In caso di mancata riassunzione del giudizio, trova consolidamento l’originario atto impositivo e ai fini della definizione della controversia risulta dovuto un importo commisurato al 90% del relativo valore (Agenzia Entrate – risposta n. 84/2019).
La disciplina della definizione delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle entrate prevede il versamento di un importo commisurato al valore della controversia definito, in particolare:
– in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia;
– nel caso in cui l’Agenzia sia stata dichiarata soccombente, le liti pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado o del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
– le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio possono essere definite con il versamento di una somma pari al 5% del suo valore.
Nessuna specifica previsione disciplina il caso in cui entrambi i gradi di merito siano stati favorevoli al contribuente e la Suprema Corte abbia annullato la sentenza di secondo grado per motivi processuali e i termini per la riassunzione non siano ancora spirati.
In tal caso, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in caso di mancata riassunzione del giudizio, in esito al rinvio operato dalla Corte di Cassazione, trova consolidamento l’originario atto impositivo e ai fini della definizione della controversia risulta dovuto un importo commisurato al 90% del relativo valore, analogamente a quanto previsto per i ricorsi pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado.
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