Chiarimenti sull’utilizzo dell’eccedenza di ACE



 



Forniti chiarimenti sulla possibilità di computare l’eccedenza di rendimento nozionale (nel seguito “ACE”) in diminuzione dai maggiori imponibili oggetto di definizione in sede di accertamento con adesione e in relazione alle modalità di riconoscimento di tale eccedenza (Agenzia Entrate – circolare n. 5/2019).

L’Aiuto alla crescita economica è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese finalizzato a riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio, incentivando quest’ultimo mediante una riduzione della imposizione sui redditi.
Con la Legge di Bilancio 2019 la disciplina dell’ACE è stata abrogata, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, facendo salva la possibilità di scomputare l’eccedenza di ACE del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, dal reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi.
Dopo l’abrogazione della disciplina ACE, resta riportabile l’eccedenza esposta nella dichiarazione del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, scomputabile dal reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi.
Tale meccanismo, incentrato sul riporto illimitato dell’eccedenza di rendimento nozionale, impone l’uso obbligatorio dell’ACE fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo d’imposta cui si riferisce.
Posto che la normativa e la prassi non contemplano né vietano la possibilità di scomputare l’eccedenza di ACE dai maggiori imponibili accertati o definiti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative che si ispirano alla disciplina dello scomputo delle perdite in accertamento, in ragione delle analogie sussistenti in relazione ai criteri di utilizzo.


Lo scomputo dell’eccedenza di ACE in accertamento


Il legislatore ha espressamente disciplinato lo scomputo delle perdite in accertamento, mentre non esiste alcuna normativa in relazione allo scomputo dell’eccedenza di ACE dai maggiori imponibili accertati o definiti ai fini IRES.


Pur richiamando per analogia il regime delle perdite, quindi, è necessario tenere in considerazione le differenze dettate dalla disciplina di riferimento in materia di ACE.
Lo scomputo fino a concorrenza del reddito complessivo netto dichiarato si riferisce al rendimento nozionale complessivo, dato dalla somma del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio determinato nel periodo d’imposta e dell’importo del rendimento nozionale eventualmente riportato dal precedente periodo d’imposta. Non sussiste pertanto alcuna distinzione, in termini di utilizzo, tra ACE “di periodo” e ACE “pregressa”, dovendosi complessivamente utilizzare l’ACE in deduzione e fino a concorrenza del reddito complessivo netto.


Lo scomputo dell’eccedenza di ACE per i soggetti aderenti al consolidato


Anche per i soggetti aderenti alla fiscal unit è ammesso il riconoscimento dell’eccedenza riportabile di ACE a scomputo del maggior imponibile accertato, in sede di definizione in adesione e su richiesta del contribuente, applicando i necessari adattamenti dovuti alle peculiarità del regime del consolidato nazionale.


L’eccedenza di ACE deve essere trasferita alla fiscal unit fino a concorrenza del reddito complessivo netto globale del consolidato. Di conseguenza, non esiste eccedenza di ACE riportabile in capo alla consolidante. La consolidata è l’unico soggetto legittimato a richiedere l’utilizzo dell’eccedenza di ACE per abbattere i maggiori imponibili accertati con l’atto unico.
In sede dichiarativa, l’eccedenza di ACE maturata in costanza di regime deve essere trasferita dalla consolidata alla fiscal unit solo per la parte eccedente il proprio reddito complessivo netto. Pertanto, se la consolidata ha trasferito reddito al gruppo, non avrà eccedenza di ACE da utilizzare in accertamento.






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