La contribuente, con specifica attività di consulenza presso le aziende o presso lo studio legale che si avvale delle suddette consulenze, nonché di componente di collegi sindacali, esercita la propria professione senza disporre di autonoma organizzazione. (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. trib. – Ordinanza 21 marzo 2019, n. 8010).
Nella fattispecie esaminata dalla Corte di cassazione la contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla CTR della Campania, che, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dalla Agenzia alla richiesta di ripetizione di quanto versato a titolo di Irap.
La contribuente ha riferito di svolgere la professione di commercialista, con specifica attività di consulenza presso le aziende o presso lo studio legale che si avvaleva delle suddette consulenze, nonché di componente di collegi sindacali, esercitando la propria professione senza disporre di autonoma organizzazione. Ritenendosi pertanto esclusa dall’assoggettamento ad Irap, aveva inoltrato istanza di rimborso di quanto indebitamente versato. Al silenzio rifiuto dell’Ufficio era seguito il contenzioso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che rigettava il ricorso. L’appello era rigettato con la pronuncia ora al vaglio della Corte.
La contribuente censura la sentenza con tre motivi e chiede la cassazione della sentenza per essere stata erroneamente riconosciuta l’autonoma organizzazione nello svolgimento della propria attività professionale, per l’omessa decisione sulla domanda di rimborso, per il mancato esame della documentazione allegata dalla contribuente a supporto delle proprie difese.
Il ricorso viene accolto.
Nel caso di specie il giudice tributario d’appello ha deciso la controversia con la seguente motivazione <<…si ravvisano elementi che dimostrano la presenza di una “autonoma organizzazione” ed infatti, esaminando il quadro RE, emerge una quota di ammortamento di € 3.840,00 di beni ammortizzabili, facenti ovviamente parte della organizzazione dello studio professionale dell’appellante impiegati nella sua attività di commercialista e comprovanti l’esistenza di una struttura organizzativa operativamente autonoma; ….tale autonoma organizzazione trova riscontro nella circostanza di riuscire a produrre “compensi derivanti dall’attività professionale” ammontanti ad € 161.536,00, riferiti all’anno 2007 e la cui entità è indicativa di una capacità produttiva raggiunta con l’impiego di beni strumentali idonei al raggiungimento di siffatti risultati;…sempre nel quadro RE emergono anche compensi per collaborazioni esterne e “spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti..”, le quali sono pari per l’anno d’imposta in esame ad € 12.117,00 ….e sono l’indice di un’attività professionale con impegni anche al di fuori dell’area operativa. ..>>.
La motivazione mostra che il giudice regionale non ha tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. La pronuncia associa l’autonoma organizzazione alla circostanza che la ricorrente impieghi beni nell’esercizio della sua professione, ammortizzandone i costi, così confondendo il dato puramente quantitativo con il requisito di assoggettamento all’imposta. Con ciò ignora che giurisprudenza ormai consolidata àncora la struttura organizzativa autonoma alla qualità dei beni medesimi, ossia alla loro idoneità ad incrementare le capacità lavorative del libero professionista, solo in questa circostanza costituendo quel “quid pluris” atto ad implementare la professionalità del lavoratore e dunque rivelatore della organizzazione autonoma. Valorizza il reddito da lavoro autonomo annualmente conseguito dalla P. (€ 161.536,00 per il solo anno 2007), che è un dato del tutto neutro rispetto al riconoscimento della autonoma organizzazione, non potendosi ontologicamente negare le capacità di guadagno -anche ingenti- del professionista che pur sia privo di autonoma organizzazione; per altro verso, se volesse attribuirs valore a tale dato, proprio il rapporto tra la quota d’ammortamento dei beni utilizzati (inferiore ai 4.000,00 € nell’anno 2007) e il reddito conseguito (superiore ai 160.000,00 €) rivelerebbe la marginalità dei suddetti beni a fronte del valore aggiunto rappresentato dalle intrinseche capacità professionali della contribuente. Valorizza le spese “per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti”, che rappresenta un dato altrettanto incomprensibile rispetto al concetto di “autonoma organizzazione”, evidenziando al contrario solo le spese vive sostenute per gli spostamenti logistici, necessari per raggiungere le sedi delle aziende alle quali offre consulenza o attività di controllo sindacale, o gli studi di quei professionisti che ad essa affidano consulenze, senza che ad esse possa ricondursi la prova della esistenza di una autonoma organizzazione.
In conclusione nessuno degli elementi valorizzati dal giudice regionale è utile ad identificare il requisito per l’assoggettamento all’imposta sulle attività produttive.
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