Credito d’imposta formazione 4.0: come determinarlo




Il credito d’imposta spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 marzo 2019, n. 79).

La legge di bilancio 2018 – art. 1, commi da 46 a 56, legge n. 205/2017 – ha introdotto un incentivo fiscale automatico, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti effettuati dalle imprese, ai fini della formazione del personale dipendente, nelle materie aventi ad oggetto le c.d. “tecnologie abilitanti”, cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
La disposizione normativa istitutiva ha previsto il riconoscimento del credito d’imposta per le spese in attività di formazione svolte nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti previsti dalla legge, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Beneficiarie del credito sono tutte le imprese, a prescindere dalla relativa forma giuridica, dal settore economico di attività e dal regime contabile adottato, e l’importo massimo annuale per ciascun beneficiario è fissato in euro 300.000.
Le attività di formazione oggetto dell’agevolazione devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud o fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti previsti.
Successivamente, la legge di bilancio 2019 ha esteso l’ambito temporale di riferimento dell’agevolazione, prevedendo che il credito d’imposta formazione 4.0 si applichi anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e, inoltre, ha previsto una rimodulazione della misura percentuale di calcolo del beneficio rispetto alle spese ammissibili sostenute, originariamente fissata nella misura del 40 per centro, che è elevata al 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, rimane al 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese e si riduce al 30 per cento per le grandi imprese. Per queste ultime imprese è operata anche una riduzione a 200.000 euro del limite massimo del credito d’imposta annuale per beneficiario, che per le altre categorie di beneficiari resta fissato in 300.000 euro.
La disciplina del credito d’imposta in esame richiede che l’impresa assuma espressamente l’impegno a investire nella “formazione 4.0” dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente. È altresì richiesto che l’impresa autocertifichi i risultati prodotti dall’investimento in attività formative ammissibili al credito d’imposta, attraverso il rilascio ai dipendenti di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che, oltre all’effettiva partecipazione degli stessi alle attività formative, dia evidenza dell’apprendimento o del consolidamento delle conoscenze e delle competenze 4.0 e dei relativi ambiti aziendali di applicazione.
Con riferimento al termine di deposito dei contratti presso l’ispettorato del lavoro, è stato precisato dal MISE che lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/ anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.
In virtù di qaunto sopra esposto, si ritiene l’invio dei contratti all’ispettorato del lavoro competente costituisca una condizione di ammissibilità al beneficio, ma non è idoneo a incidere sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre l’agevolazione, non ravvisandosi nel descritto quadro normativo di riferimento alcun ragguaglio ad anno del credito d’imposta.
Conseguentemente, il credito d’imposta in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento.





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