I chiarimenti del Fisco sulla cessione di ramo d’azienda




Il Fisco fornisce chiarimenti ai fini dell’applicazione delle imposte dirette e indirette, a seguito di un’istanza d’interpello riguardante la cessione di un ramo d’azienda (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 marzo 2019, n. 81).

Ai fini delle imposte dirette si osserva quanto segue:
Per quanto concerne la società cessionaria, si ritiene che a fronte dell’onere sostenuto per l’acquisto del ramo di azienda – determinato sulla base del corrispettivo congruo pattuito tra le parti e sul presupposto che i crediti verso la clientela o altri beni non siano oggetto di trasferimento al cessionario assieme ai citati contratti – si avrà il riconoscimento del valore fiscale dei beni acquisiti e l’eventuale differenza sarà attribuita ad avviamento, deducibile ai fini dell’IRES ai sensi dell’articolo 103 del TUIR.
In relazione alla società cedente, si osserva che la plusvalenza realizzata concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del TUIR. Tale plusvalenza può beneficiare della rateizzazione di cui al comma 4 del citato articolo 86, nel caso in cui il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni.
Con riguardo al trattamento IVA, infine, nel presupposto sopra rappresentato che la fattispecie in esame integra un trasferimento di un ramo d’azienda, è applicabile l’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui “Non sono considerate cessioni di beni … le cessioni e i conferimenti in società o altri enti (…) che hanno per aziende o rami di azienda”.
Detta cessione, da registrare in termine fisso, è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, da determinare con le aliquote previste in considerazione della natura dei beni che compongono il compendio aziendale, ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
La richiamata previsione stabilisce, infatti, che se una disposizione ha per oggetto più beni e diritti per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti sia pattuito un corrispettivo distinto.
Tenuto conto che nella fattispecie rappresentata, assume rilevanza esclusivamente la componente mobiliare dei beni dell’azienda, appare utile precisare che, in relazione a detta cessione trova applicazione l’aliquota proporzionale del 3 per cento, prevista dal combinato disposto degli articoli 2 e 9 del Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR.





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