Siglato il 19/3/2019, tra FEDERPESCA e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL, la UILA Pesca, l’accordo di rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima, con validità dall’1/1/2018 al 31/12/2021. Retribuzioni L’aumento retributivo da riportare nella tabella del Minimo Monetario Garantito è fissato nel 6,1% cosi distribuito: Indennità per prestazione lavorativa di sabato e/o la domenica (Pesca Costiera e Mediterranea) Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, il membro d’equipaggio ha diritto ad un’indennità giornaliera non inferiore a 18 euro, salvo condizioni di miglior favore previste dagli accordi di II livello. Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali e utensili (Pesca oceanica) In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, i marittimi hanno diritto all’indennizzo da parte dell’armatore, del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella seguente tabella: 1) indennità perdita corredo € 2) indennità perdita strumenti professionali e utensili € Per perdite parziali le indennità massime saranno riproporzionate a quelle indicate nella tabella. Adeguamenti Professionali Il lavoratore imbarcato come mozzo per 14 mesi acquisirà la qualifica di marinaio. Congedo matrimoniale I lavoratori possono usufruire di un permesso retribuito pari a 15 giorni per congedo matrimoniale. Disciplina delle Festività Le parti stipulanti il CCNL, a livello di marineria, concordano i giorni di recupero ai sensi di quanto prescritto al comma precedente nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo le disposizioni del presente CCNL, prevedendo la corresponsione di un’indennità giornaliera non inferiore a 18 euro per ogni membro dell’equipaggio. Assistenza Sanitaria Integrativa Le parti nella condivisione dell’importanza che riveste l’Istituto dell’assistenza sanitaria integrativa convengono di attivare, all’interno dell’Ente Bilaterale Ebi Pesca, a partire dall’1/6/2019 un Fondo Sanitario Integrativo a favore dei lavoratori imbarcati, denominato F.I.S. PESCA.
1. a decorrere dall’1/4/2019 3.1%
2. a decorrere dall’1/1/2020 2.0%
3. a decorrere dall’1/1/2021 1.0%
Tale aumento si rifletterà in contemporanea anche sulla retribuzione convenzionale per l’assicurazione infortuni.
Il valore convenzionale ai fini Inps è incrementato di 10 euro ed è quindi pari a 335 euro a far data dall’1/4/2019.
– Comandante
614,00
– Direttore di Macchina
583,00
– Ufficiali
430,00
– Sottufficiali
369,00
– Marinaio Polivalente
340,00
– Marinai ed altri
307,00
– Comandante
430,00
– Direttore di macchina
400,00
– Ufficiali di coperta
185,00
– Ufficiale di macchina
62,00
– Marinaio Polivalente
62,00
– Cuoco (utensili)
62,00
Le indennità di perdita di corredo di cui al presente articolo sono estese alla pesca Mediterranea nella misura del 100% di quanto ivi previsto.
Per il finanziamento del Fondo F.I.S PESCA è dovuto un contributo a carico dell’aziende/armatore pari ad € 10,00 al mese per ogni lavoratore dipendente per dodici mensilità.
I contributi sono versati al Fondo F.I.S PESCA con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento, che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ebi Pesca entro il 15/5/2019.
Le prestazioni erogate dal costituendo Fondo sanitario F.I.S. PESCA costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che precedono.
Pertanto, l’azienda/armatore che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo F.I.S. PESCA della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
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