Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2018 con il decreto del MEF del 27 febbraio 2019.
Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.
Le modifiche si applicano nei confronti delle imprese che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, determinano il reddito secondo quanto previsto dall’art. 66, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che nel periodo di imposta precedente hanno determinato il reddito secondo quanto previsto dall’art. 56 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o viceversa.
La soglia minima e quella massima dell’indicatore di anomalia «Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d’imposta» dell’ISA AG68U sono determinate, per l’applicazione di tale indice al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, rispettivamente, nella misura di 1,17 e 1,28. Per l’individuazione delle soglie di cui al periodo precedente si è tenuto conto dell’andamento medio del prezzo relativo al gasolio, con riferimento al 2018, risultante dal sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Le soglie massime dell’indicatore di anomalia «Costo del carburante per chilometro» dell’indice sintetico di affidabilità fiscale AG72U sono modificate con riferimento alla relativa applicazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
La soglia minima e quella massima dell’indicatore di anomalia «Costo del carburante al litro» dell’indice sintetico di affidabilità fiscale AG90U sono determinate, con riferimento all’applicazione del citato indice al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, rispettivamente, nella misura di 0,54 e 0,66. Per l’individuazione delle soglie di cui al periodo precedente si è tenuto conto dell’andamento medio del prezzo relativo al gasolio al netto delle accise, con riferimento al 2018, risultante dal sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate, di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici di cui al presente decreto.
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