L’attività di vigilanza in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” deve essere pianificata, tranne che nelle ipotesi di arresto in flagranza, con i Magistrati delle competenti Procure della Repubblica ed i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro e deve essere finalizzata a ricostruire l’intera filiera e accertare l’esistenza degli elementi che integrano il reato
… Nel caso dell’intermediazione illecita, l’accertamento deve essere effettuato sia nei confronti dell’intermediario, sia nei confronti dell’utilizzatore. In riferimento all’attività dell’intermediario in primo luogo si procede ad una sua identificazione attraverso le banche dati a disposizione (CCIAA, in particolare). Nel caso in cui siano acquisiti indizi di una attività di intermediazione illecita si procede, coinvolgendo i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro, all’accertamento degli utilizzatori presso i quali il personale è inviato e le modalità con cui ciò avviene. In tale fase, qualora non si sia già proceduto, gli ispettori sono tenuti a relazionarsi con la competente Procura, anche al fine di ottenere indicazioni sulle modalità di acquisizione degli elementi di prova inerenti la platea degli utilizzatori, ad esempio, intercettazioni telefoniche e possibile sequestro degli apparati utilizzati nella corrispondenza elettronica per la trascrizione di conversazioni sospette. L’ulteriore fase investigativa è rappresentata da una attenta attività di osservazione volta ad accertare il collegamento tra l’intermediano e l’utilizzatore, le reali condizioni di lavoro, quelle alloggiative (se ai lavoratori viene fornito alloggio), i metodi di sorveglianza (se le lavorazioni si svolgono all’aperto), il numero di lavoratori reclutati, la loro età, etc.
Qualora gli accertamenti già effettuati abbiano consentito l’acquisizione di importanti indizi di colpevolezza, si procede all’effettuazione di perquisizioni e al successivo sequestro di documentazione e dispositivi informatici (con estrazione di copia forense), nonché della cd. doppia contabilità formata dall’intermediario e dall’utilizzatore. Contestualmente alle perquisizioni, a seconda dei casi, vanno effettuate delle videoriprese o fotografie all’interno dei locali ove si svolgono le lavorazioni o presso cui i lavoratori sono eventualmente alloggiati, allo scopo di documentare le condizioni di lavoro e di vita.
Quanto alle informazioni sui rapporti di lavoro, le stesse vengono reperite presso gli Istituti previdenziali e le organizzazioni sindacali. Al riguardo, infatti, l’evoluzione del fenomeno si caratterizza per una apparente legalità, tanto più che in alcuni casi esiste addirittura un contratto di somministrazione di lavoro con un somministratore fornito di autorizzazione e ai lavoratori è consegnato un prospetto paga con un apparente rispetto di orari e trattamento economico previsti dalla contrattazione collettiva. Può dunque accadere che i pagamenti siano tracciati ed il lavoratore sia costretto a restituire una parte della retribuzione; in tali ipotesi, è evidentemente necessario verificare anche la sussistenza del reato di estorsione.
Risulta pertanto fondamentale l’audizione dei lavoratori coinvolti, dai quali è necessario acquisire non solo delle “sommarie informazioni” circa la propria attività, ma ogni notizia utile a comprovare sia la condizione di sfruttamento sia lo stato di bisogno, sebbene ciò non sia sempre agevole in quanto spesso soggetti a forme di intimidazione da parte dell’intermediario e/o del datore di lavoro. A tal riguardo, qualora si tratti di personale extracomunitario privo di permesso di soggiorno, è opportuno ricordare loro alcune disposizioni di favore previste dall’ordinamento, ovvero il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno.
Quanto all’audizione dei soggetti sottoposti alle indagini, nell’immediatezza dell’accesso sul luogo di lavoro, essa avviene sotto forma di dichiarazioni spontanee. Il vero e proprio interrogatorio dell’indagato avverrà invece nella fase di svolgimento delle indagini preliminari.
Peraltro, lo sfruttamento del lavoro può realizzarsi anche nell’ambito di rapporti commerciali tra imprese, in particolare nell’ambito di una prestazione di servizi oggetto di un contratto di appalto, laddove l’impresa appaltatrice, nel garantire forti risparmi ai committenti, approfitti dello stato di bisogno dei lavoratori abbattendo considerevolmente i costi del lavoro attraverso la corresponsione di retribuzioni, in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. In tale contesto, va valutato il comportamento del personale incaricato dalla società appaltatrice di offrire i servizi ai futuri committenti sottoscrivendo i relativi preventivi, il quale potrà rendersi anch’esso responsabile di un comportamento penalmente rilevante (art. 603 bis c.p.), pur non qualificabili espressamente come intermediari. Le indagini vanno estese anche alle imprese, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, utilizzate come mezzo per la consumazione dei delitti in questione, anche ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. n. 231/2001).
Infine, è sempre necessario effettuare un calcolo, anche approssimativo, dei guadagni ottenuti dall’intermediario in forza di quanto corrisposto dagli utilizzatori e talvolta dai lavoratori stessi, e di quelli ottenuti dagli utilizzatori a seguito del mancato o ridotto versamento di retribuzione, contribuzione ed imposte sui rapporti di lavoro.Tali somme devono infatti essere sequestrate, a fine di confisca, ai responsabili dei reati quale profitto del reato.
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