Nuovi tipi pratica per le domande di riscatto del periodo di congedo per la formazione




L’Inps comunica che, nella procedura “NPIGPA” sono disponibili i nuovi tipi pratica per la trattazione delle domande di riscatto del periodo di congedo per la formazione e di riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale.


Con riferimento al riscatto del periodo di congedo per la formazione, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati – che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione – possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. La domanda deve contenere la documentazione relativa alla concessione e fruizione del congedo e l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla norma, il tipo e la finalità del congedo fruito. I periodi ammessi a tale tipologia di riscatto non possono essere superiori a undici mesi, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Pertanto, laddove il lavoratore abbia già riscattato un periodo di congedo per la formazione, una seconda domanda di riscatto può essere autorizzata solo a capienza, nel rispetto del limite massimo degli undici mesi nell’arco della vita lavorativa. Il richiedente deve essere iscritto nella gestione interessata dal riscatto ed avere una anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda o amministrazione. La facoltà di riscatto in esame può essere poi esercitata solo in corrispondenza di periodi che non risultino già coperti da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) nelle varie gestioni pensionistiche, nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo.
Relativamente al riscatto ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo parentale, i periodi per i quali è possibile esercitare la facoltà di riscatto in parola devono essere decorrenti dal 28 marzo 2000. Il riscatto ha ad oggetto periodi verificatisi in costanza di rapporto di lavoro. Poiché la facoltà di riscatto in questione consente di integrare la retribuzione figurativa convenzionale già attribuita ai periodi di assenza, il riscatto può essere esercitato solo in corrispondenza di periodi che risultino già coperti da contribuzione figurativa. Per detto motivo, il riscatto non ha ad oggetto un numero di settimane di anzianità assicurativa, ma solo un importo retributivo ad integrazione.
Ai fini del riscatto, la retribuzione integrativa da attribuire ai periodi in parola è pari alla differenza tra la retribuzione figurativa che sarebbe stata attribuita al periodo medesimo se fossero stati applicati i criteri generali di valorizzazione previsti dalla legge (eventi compresi nel periodo 28/03/2000 – 31/12/2004) o quelli di cui all’articolo 40 della Legge n. 183/2010 (periodi decorrenti dal 01/01/2005) e la retribuzione convenzionale attribuita al periodo oggetto di riscatto in applicazione dell’art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001.





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