L’operazione di affitto d’azienda non rientra tra le ipotesi che il legislatore ha ritenuto che il soggetto avente causa subentri nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 marzo 2019, n. 88).
Il c.d. regime “patent box” introdotto con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo è un regime opzionale che consente l’esenzione, in misura pari al 30 per cento per l’anno 2015, al 40 per cento per l’anno 2016, e al 50 per cento a partire dall’anno d’imposta 2017, della quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali.
In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell’esclusione a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito dettagliate indicazioni in ordine all’applicazione della disposizione agevolativa.
In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi.
A tale riguardo, è stato chiarito che le operazioni che consentono il subentro nella posizione del dante causa, sono riconducibili alle sole operazioni di fusioni tra le aziende, scissioni di aziende e conferimenti di aziende e non anche alle operazioni aventi ad oggetto singoli beni.
Le ipotesi per le quali l’avente causa subentra nell’opzione del dante causa, nonché, cosa non secondaria, nella natura e nell’anzianità dei costi da indicare nel nexus ratio, sono ipotesi di operazioni successorie già sotto il profilo civilistico e neutrali sotto il profilo fiscale (fusioni e scissioni) oppure neutrali solo sotto l’aspetto fiscale (conferimenti di azienda).
Ai fini del regime qui in commento, l’affitto di azienda non presenta la medesima natura di operazione neutrale e successoria, per cui l’avente causa non può automaticamente subentrare nell’opzione esercitata dal dante causa.
Quest’ultimo decade dal beneficio perché non è più il soggetto che realizza lo sfruttamento economico del bene immateriale. L’affittuario può esercitare, se ne sussistono i presupposti, l’opzione per il regime c.d. patent box considerando il bene acquisito a titolo derivativo e sempre che in capo al predetto conduttore sussistano i requisiti per l’accesso all’agevolazione (in primis, che lo stesso realizzi attività di ricerca e sviluppo avente a oggetto il medesimo bene).

