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L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta ad un interpello concernente la transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, chiarendo specificamente gli effetti della risoluzione per inadempimento del debitore sull’esonero della responsabilità del cessionario d’azienda (Agenzia delle entrate, risposta 1 settembre 2026, n. 9).
L’istante richiama l’articolo 14, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/1997 (nella versione vigente fino al 28 giugno 2024), il quale stabiliva una deroga al “regime di responsabilità solidale” del cessionario d’azienda per le imposte e le sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente. Tale deroga si applicava qualora la cessione fosse avvenuta nell’ambito di procedure concorsuali o, tra le altre ipotesi, nella vigenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (sostituito dall’articolo 57 del D.Lgs. n. 14/2019 a decorrere dal 15 luglio 2022).Il dubbio interpretativo sollevato consiste nel sapere se la risoluzione per inadempimento del debitore della transazione fiscale stipulata ex articolo 182-ter r.d. n. 267/1942 (sostituito dall’articolo 63 del D.Lgs. n. 14/2019), nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, faccia venir meno l’esonero da responsabilità tributaria previsto in favore del cessionario d’azienda.
L’Agenzia delle entrate ricorda che:
l’articolo 14, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 prevede che il cessionario sia responsabile in solido (con beneficio di preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o ramo) per il pagamento delle imposte e sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno della cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo;
l’articolo 14, comma 4 esclude qualsiasi limitazione alla responsabilità solidale qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, anche se realizzata tramite trasferimento frazionato di singoli beni;
l’articolo 14, comma 5-bis
versione dal 1° gennaio 2016 al 28 giugno 2024 esclude l’applicazione della responsabilità solidale se la cessione avviene nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un piano attestato o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o liquidazione del patrimonio.
versione vigente dal 29 giugno 2024 (D.Lgs. n. 87/2024) stabilisce che l’esonero si applica quando la cessione avviene nell’ambito della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza giudiziale previsti dal D.Lgs. n. 14/2019.
L’Agenzia evidenzia che l’articolo 14 è una norma antielusiva finalizzata a evitare che, tramite il trasferimento dei beni aziendali, venga sottratta al Fisco la garanzia patrimoniale dei crediti tributari vantati verso il cedente (in linea con l’art. 2560, comma 2, c.c.).
Già in via interpretativa si era esclusa la responsabilità tributaria del cessionario per le vendite fallimentari. Ciò in quanto la loro natura pubblica escludeva il rischio di collusioni tra le parti e risultava incompatibile con la condizione della preventiva escussione del cedente (vietata dall’art. 51 della legge fallimentare).
È stata confermata la natura meramente ricognitiva del comma 5-bis, estendendone l’applicazione anche alle cessioni effettuate prima del 1° gennaio 2016 nell’ambito di concordati preventivi, liquidazioni coatte amministrative e accordi di ristrutturazione dei debiti.
La giurisprudenza di legittimità ha confermato che l’accordo di ristrutturazione dei debiti appartiene agli istituti del diritto concorsuale poiché prevede forme di controllo, pubblicità ed effetti protettivi coerenti con tali procedimenti.
Sebbene le cessioni in sede di accordo di ristrutturazione abbiano una matrice privatistica rispetto alle vendite competitive concorsuali, esse sono sottoposte al vaglio dei creditori, i quali non acconsentirebbero a scenari potenzialmente frodatori.
La ratio del comma 5-bis è favorire la regolazione della crisi d’impresa e il risanamento aziendale, alimentando l’interesse dei terzi all’acquisto dell’azienda in crisi. Ritenere che l’esonero venga meno a seguito della risoluzione della transazione fiscale indurrebbe il cessionario a proporre prezzi meno convenienti per via del rischio di coobbligazione solidale, vanificando l’intento incentivante della norma.
L’esonero si colloca in linea con altre misure di salvaguardia dei terzi nelle ristrutturazioni, come l’esenzione dall’azione revocatoria per gli atti esecutivi dell’accordo e la prededucibilità dei finanziamenti erogati (art. 182-quater L.F.).
La transazione fiscale ha natura essenzialmente “contrattuale”. Di conseguenza, si applicano:
articolo 1372 c.c.: il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge;
articolo 1458 c.c.: la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi. La risoluzione dell’accordo transattivo spiega dunque effetti unicamente tra le parti contraenti (il debitore cedente e l’Amministrazione finanziaria), senza potersi ripercuotere negativamente sulla sfera giuridica del cessionario (soggetto terzo in buona fede) che non vi ha preso parte.
La disapplicazione del regime della responsabilità solidale del cessionario di cui all’articolo 14, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/1997 esclude in via definitiva la responsabilità del cessionario nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Pertanto, l’esonero del cessionario permane anche nell’ipotesi di intervenuta risoluzione dell’atto transattivo per inadempimento del cedente.
Resta in ogni caso ferma l’applicazione del comma 4 dello stesso articolo 14, che esclude l’esonero qualora l’Amministrazione dimostri che la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari. in Italian

