RdC: la conversione del DL al vaglio della Camera




Il Senato, in data 27 febbraio, ha approvato, con modifiche, il ddl n. 1018 di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Il testo è al momento al vaglio della Camera.


Ecco alcuni fra i principali emendamenti.
Con riferimento al requisito della residenza e del soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere – in modo cumulativo, come propone di esplicitare l’emendamento approvato in Senato:
– in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il termine familiare, sempre secondo la modifica approvata in Senato – deve essere riconducibile alla definizione di familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
– residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.


L’emendamento ha inoltre proposto di prevedere – con l’inserimento di un comma 1-bis all’articolo 2 – che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea – fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 1-ter, proposto dal medesimo emendamento – debbano produrre, ai fini del conseguimento del Reddito di cittadinanza, una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare. In base al comma 1-ter, sono esclusi dall’obbligo suddetto di certificazione: i soggetti aventi lo status di rifugiato politico; i casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente; i soggetti nei cui Paesi di appartenenza sia impossibile acquisire le certificazioni.


Ancora, secondo la versione originaria del comma 3 dell’articolo 2, sono esclusi dal diritto al Reddito di cittadinanza i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni e fatte salve le dimissioni per giusta causa. Le modifiche approvate, fermo restando il periodo di tempo in oggetto, prevedono di limitare l’esclusione al componente disoccupato (del nucleo familiare) che abbia presentato le dimissioni volontarie, riducendo nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4.


Con riferimento alla definizione di “nucleo familiare”, il comma 5 dell’articolo stabilisce che, ai fini dell’accesso alla misura, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e che, in ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013:
– i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. L’emendamento approvato propone di prevedere che, qualora la separazione o il divorzio sia avvenuto successivamente al 1° settembre 2018, l’eventuale cambio di residenza sia certificato da apposito verbale della polizia locale;
– il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.


Riguardo alla tipologia contrattuale e alla misura della retribuzione, l’offerta si considera congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti: si riferisca ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi; si riferisca ad un rapporto a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80 per cento di quello dell’ultimo contratto di lavoro; preveda una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e superiore (al netto dei contributi a carico del lavoratore) al 20 per cento del trattamento di disoccupazione percepito. In merito a quest’ultimo parametro, l’emendamento approvato ha previsto, con l’inserimento all’articol 4 di un comma 9-bis, di far riferimento, nel caso di titolari di Reddito di cittadinanza, al 10 per cento della misura massima del beneficio fruibile dal singolo individuo (comprensiva della componente ad integrazione del reddito prevista per i nuclei residenti in abitazione in locazione).






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