Redditometro: prova contraria a carico del contribuente




In materia di redditometro, il contribuente per difendersi dall’accertamento sintetico del Fisco deve fornire idonea prova documentale (Corte di Cassazione – Sez. VI civ. – Ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5526).

La Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTR in materia di redditometro, che aveva rilevato che il contribuente aveva dato buona prova della sua capacità economica negli anni di riferimento per cui egli era da ritenersi in grado di sostenere gli oneri relativi al mantenimento di casa e automezzi; il suo patrimonio, anche grazie ad eventi successori recenti, era sufficiente per affrontare i relativi costi fornendo con ciò sufficiente ed adeguata prova contraria rispetto a quanto sinteticamente accertato dall’Ufficio.
L’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che i fatti indice di capacità contributiva (spese per mantenimento di alcuni veicoli e costo di locazione dell’abitazione) integrassero una presunzione semplice e non una presunzione legale. Lamenta, inoltre, che erroneamente la CTR aveva ritenuto sufficiente ad integrare prova idonea a giustificare gli incrementi patrimoniali la sola circostanza della sussistenza di disponibilità finanziarie pregresse, senza considerare, per vincere la presunzione su cui è fondato l’accertamento, è richiesta la prova documentale della durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Nel caso di specie, gli eventi successori e le conseguenti disponibilità finanziarie erano troppo risalenti nel tempo per poter consentire un plausibile collegamento con le manifestazioni di spesa valorizzate ai fini della determinazione dell’imponibile in relazione agli anni di imposta oggetto di accertamento.
La Corte di Cassazione evidenzia che la CTR, al di là del riferimento alla presunzione semplice, ha correttamente individuato la distribuzione dell’onere della prova nel caso di accertamento sintetico basato su redditometro, ponendolo a carico del contribuente, il quale è tenuto a fornire la prova contraria rispetto alla presunzione del maggior reddito desunto dagli indici di capacità contributiva stabiliti dal redditometro.
Tanto premesso, per il resto il motivo di doglianza, pur evocando il vizio di violazione di legge, prospetta una diversa valutazione delle risultanze fattuali – in particolare riguardo al rilievo da attribuire alle disponibilità finanziaria derivanti da successione ereditaria – sulla base delle quali la CTR ha ritenuto che il contribuente avesse fornito adeguata prova contraria rispetto alla presunzione riveniente dal redditometro.
Tale apprezzamento di fatto è riservato al giudice di merito e non è soggetto a sindacato in sede di legittimità.
Lo sviluppo della censura collide con le indicazioni sui limiti del giudizio di cassazione rivenienti dai principi di diritto giurisprudenziali.





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