Risarcimento del danno patrimoniale in caso di demansionamento




In caso di demansionamento e dequalificazione professionale, la prova del danno può essere data dal lavoratore allegando elementi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.


Con particolare riferimento al danno professionale di natura patrimoniale, lo stesso può consistere nel pregiudizio derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l’esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all’esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.
Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività.
Nel caso di specie, nel ritenere non provato il danno patrimoniale, la Corte si è attenuta ai suddetti principi nel momento in cui ha addossato al lavoratore l’onere di allegazione e prova degli indici presuntivi del danno patrimoniale subito in conseguenza della inattività durata per circa un anno ed ha ritenuto non adeguatamente assolto tale onere, sul rilievo che lo stesso lavoratore avesse espressamente formulato la domanda risarcitoria come relativa ad un danno in re ipsa; circostanza, quest’ultima, riconosciuta nel ricorso principale in esame che, peraltro, nel fare riferimento alla allegazione, comunque, di “una serie di elementi di fatto concatenati e noti”, ai fini della prova presuntiva del danno patrimoniale, descrive la carriera del lavoratore fino al 2003, senza in alcun modo evidenziare le conseguenze negative, in termini di perdita di professionalità in relazione al tipo di attività svolta o di possibilità di reperimento di nuovi lavori, connesse all’accertato inadempimento datoriale.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad