Si forniscono precisazioni in merito all’applicazione della “recidiva” relativamente alle maggiorazioni delle sanzioni in materia di lavoro introdotte dalla legge di bilancio 2019.
Dal 1° gennaio 2019, le sanzioni per le violazioni materia di lavoro “nero”, orario di lavoro, distacco e somministrazione, sono aumentate del 20 per cento mentre quelle in materia di sicurezza, del 10 per cento. Tali maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Al riguardo, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha precisato che, la norma individuato gli illeciti rilevanti ai fini della recidiva in quelli commessi dal “trasgressore” persona fisica che agisce per conto della persona giuridica, generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri. Ne consegue che, non si potrà configurare la recidiva laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi; allo stesso modo, non potrà tenersi conto di violazioni commesse dalla stessa persona fisica che abbia agito per conto di persone giuridiche diverse.
Quanto agli illeciti relativi al TU sulla sicurezza, la recidiva trova applicazione solo qualora la persona fisica che ha commesso l’illecito rivesta e abbia rivestito la qualifica di “datore di lavoro”.
Dunque, ai fini della recidiva rilevano gli illeciti divenuti definitivi, ossia ordinanza ingiunzione non impugnata o sentenza definitiva, nei 3 anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito. L’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato nei termini previsti. Ciò in quanto, in caso contrario, assumerebbero rilevanza condotte eccessivamente risalenti nel tempo, e ciò sia in contrasto con principi generali di ragionevolezza, di certezza del diritto e di rilevanza temporale delle condotte antigiuridiche, sia con la specifica ratio della norma in commento che mira a colpire in modo più grave la reiterazione di comportamenti antigiuridici realizzati in un determinato arco temporale.
Ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva anche da parte degli organi di vigilanza, nelle more della informatizzazione dei processi di competenza dell’ufficio legale e del contenzioso delle ITL, è necessario addivenire a specifiche intese a livello locale, volte a definire modalità e tempistiche per il riscontro di eventuali richieste di verifica che, allo stato, non potrà che essere effettuata sulla base delle informazioni effettivamente disponibili presso i singoli Uffici interpellati.
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