Trasmissione telematica dei corrispettivi: regole tecniche




Il Fisco fornisce chiarimenti per i soggetti della grande distribuzione a seguito dell’applicazione delle specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 marzo 2019, n. 13).

Dal 1° gennaio 2019, i soggetti della grande distribuzione e, più in generale, i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico, devono certificarle:
a) tramite fattura (elettronica tramite Sistema di Interscambio, con eccezione per i soli casi di esonero);
b) mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, con l’osservanza delle relative discipline;
c) tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In riferimento al 2019, questa forma di certificazione è attuabile su base:
– volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
– obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA;
– obbligatoria, «per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
L’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 ha inoltre stabilito che memorizzazione e trasmissione avvengano «mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati», demandando, ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di definire «le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti», nonché «ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni».
In attuazione di tale previsione il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, con il quale sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, predisponendo all’uopo apposite specifiche tecniche., allegate al provvedimento e periodicamente aggiornate.
La fase di sovrapposizione tra le diverse modalità di memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi è venuta meno da marzo 2019; dall’altro, il legislatore ha fissato ulteriori stringenti vincoli per i mesi successivi. In particolare, indipendentemente da qualsiasi opzione esercitata, a decorrere dal 1° luglio 2019 (per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro) e dal 1° gennaio 2020 (per tutti gli altri); coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Ne deriva, che entro tali date i soggetti dalle stesse interessati devono procedere alla certificazione dei processi prevista dal paragrafo 3 delle Specifiche Tecniche senza ulteriore dilazione.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad