Con il Provvedimento n. 80595 del 4 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la modifica delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello 730/2019 e, conseguentemente, le istruzioni relative agli adempimenti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati, al fine di recepire le novità riguardanti le agevolazioni fiscali in favore degli Orfani e di Campione d’Italia.
AGEVOLAZIONE FISCALE CAMPIONE D’ITALIA
A decorrere dall’anno d’imposta 2018 sono state rettificate le agevolazioni fiscali già previste per Campione d’Italia. In conseguenza di tali modifiche, tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
La misura sostituisce l’agevolazione precedente, costituita da una franchigia di 6.700 euro applicabile limitatamente ai redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai campionesi.
Al fine di godere della nuova agevolazione, il contribuente deve compilare il Modello 730/2019 indicando nel modo usuale i redditi nei rispettivi quadri A (redditi di terreni – dominicali e agrari), B (redditi di fabbricati), C (redditi da lavoro dipendente e assimilati), D (redditi diversi) e successivamente riportare l’ammontare dei soli redditi prodotti in euro nel quadro L (ulteriori dati), specificando la categoria di appartenenza:
– “1” Redditi dominicali
– “2” Redditi agrari
– “3” Redditi da fabbricati
– “4” Redditi da lavoro dipendente e assimilati
– “5” Redditi da pensione
– “6” Redditi diversi di cui al quadro D.
In sede di assistenza fiscale deve essere applicato l’abbattimento del 30 per cento a ciascuna tipologia di reddito, quindi:
– se il “Totale Importo Abbattimento” è maggiore o uguale a 26.000: ciascun importo da riportare nel prospetto di liquidazione per le differenti tipologie di reddito deve essere ridotto del relativo importo di abbattimento. Gli importi dell’abbattimento riferiti a “Redditi da lavoro dipendente e assimilati” ed a “Redditi da pensione” devono essere sommati e imputati complessivamente alla voce del prospetto di liquidazione “Redditi di lavoro dipendente e assimilati”.
– se, invece, il “Totale Importo Abbattimento” è minore di 26.000, l’importo minimo di agevolazione pari ad euro 26.000 deve essere imputato pro quota a ciascuna categoria di reddito, secondo il seguente calcolo:
– Importo Abbattimento Redditi Dominicali = (ImportoAgevolabiliDominicali / TotaleAgevolabile) x 26.000;
– Importo Abbattimento Redditi Agrari = (ImportoAgevolabiliAgrari / TotaleAgevolabile) x 26.000;
– Importo Abbattimento Redditi Fabbricati = (ImportoAgevolabiliFabbricati / TotaleAgevolabile) x 26.000;
– Importo Abbattimento Redditi Lavoro Dipendente e assimilati = (ImportoAgevolabiliLavDip / TotaleAgevolabile) x 26.000;
– Importo Abbattimento Redditi Pensione = (ImportoAgevolabiliPensione / TotaleAgevolabile) x 26.000;
– Importo Abbattimento Redditi Diversi = (ImportoAgevolabiliQuadroD / TotaleAgevolabile) x 26.000.
Quindi, ciascun importo da riportare nel prospetto di liquidazione deve essere ridotto del corrispondente importo di abbattimento come sopra determinato riconducendo a zero il risultato di tale operazione se negativo.
AGEVOLAZIONE FISCALE ORFANI
In base all’agevolazione fiscale Orfani è riconosciuta l’esclusione dal reddito delle quote di pensione in favore dei superstiti, corrisposte agli orfani, fino ad un limite di importo pari a 1.000 euro.
In sede di assistenza fiscale, deve essere sottratto dalla somma dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati che concorrono alla formazione del reddito imponibile l’importo dell’agevolazione Orfani spettante.
Nel caso in cui le pensioni corrisposte agli orfani siano inferiori o uguali ad euro 1.000, non spettando per tali redditi la detrazione per redditi di pensione, i relativi giorni di pensione non concorrono al totale dei giorni da indicare nel modello 730 e quindi è necessario provvedere ad adeguare correttamente i giorni (di lavoro dipendente e/o di pensione) indicati dal contribuente. Di conseguenza il dato corretto (relativo ai giorni) deve essere riportato sia nel modello 730 cartaceo consegnato all’assistito (in sostituzione del dato originariamente indicato dal contribuente) che nella fornitura da trasmettere in “via telematica” all’Agenzia delle Entrate. Di tale situazione deve essere data comunicazione al contribuente con apposito messaggio (codice: C08).
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