CCNL Metalmeccanica Industria: chiarimenti sul lavoro a termine in somministrazione



La durata massima della successione di contratti a termine del lavoratore somministrato presso il medesimo utilizzatore nel CCNL Metalmeccanica Industria non è pari a 44 mesi

Nel CCNL delle Agenzie di somministrazione,  per le ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, la durata massima della successione dei contratti a termine tra Agenzia e Lavoratore è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.
Nel CCNL Metalmeccanica, il parametro di riferimento individuato, che ha effetto sul contratto a termine del lavoratore somministrato e, quindi, il suo impiego da parte dell’azienda utilizzatrice, è di 44 mesi.
Tuttavia, Federmeccanica chiarisce che tale riferimento non è corretto in quanto, con questa clausola, le parti non hanno inteso derogare ai limiti di durata previsti dalla legge in caso di successione di più contratti a termine bensì hanno introdotto un limite all’utilizzo del medesimo lavoratore presso la medesima azienda attraverso la “sommatoria” di contratti a termine e periodi di missione in somministrazione. Infatti, si stabilisce espressamente che il lavoratore che abbia svolto, presso la medesima azienda, sia periodi di lavoro con contratto a termine che periodi di lavoro in somministrazione, qualora la “somma” dei periodi di lavoro svolti per queste due tipologie contrattuali superi i 44


mesi complessivi, anche non consecutivi, acquisisce il diritto ad essere assunto a tempo indeterminato.
Di conseguenza, nell’ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore la durata massima delle missioni del lavoratore, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale, non può eccedere, nel settore, a decorrere dal 1° novembre 2018, i limiti massimi legali di 12 mesi, ovvero di 24 mesi in presenza di una delle causali previste dalla legge.
In linea teorica, la clausola contrattuale dei 44 mesi potrebbe ancora trovare applicazione nel caso in cui il lavoratore somministrato abbia svolto anche un periodo di lavoro con contratto a termine presso la medesima azienda utilizzatrice.
Tuttavia, con il radicale cambiamento delle regole legali realizzato dal “Decreto Dignità” tale clausola non è più in grado di esplicare i suoi potenziali effetti che sono interdetti dalle causali necessarie per il primo rinnovo del contratto a tempo determinato o per la proroga oltre i 12 mesi.





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