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La mancata produzione, entro il termine assegnato dall’Amministrazione finanziaria, dei documenti richiesti ai sensi dell’articolo 32 del DPR n. 600/1973 comporta, in presenza delle prescritte avvertenze, la loro inutilizzabilità sia in sede amministrativa sia nel successivo giudizio tributario. La preclusione può essere superata quando il contribuente dimostra che l’inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile. Un’ulteriore possibilità deriva oggi dall’autotutela obbligatoria prevista dall’articolo 10-quater dello Statuto del contribuente. In caso di documentazione mancante successivamente prodotta, infatti, l’Ufficio è tenuto a riesaminare la posizione e, ricorrendone i presupposti, ad annullare l’atto o rinunciare all’imposizione. Il contribuente può quindi allegare i documenti tardivi all’istanza di autotutela presentata nei termini di legge. La preclusione resta, invece, generalmente operante nei confronti del giudice tributario, salvo che il contenzioso riguardi proprio il diniego espresso o tacito dell’autotutela obbligatoria.
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