Salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, nel caso di comporto per sommatoria ai fini del licenziamento del lavoratore a seguito di ricaduta in periodo di malattia, sia il termine interno, corrispondente alla somma delle assenze causate dai singoli episodi morbosi, che quello esterno, costituito dall’arco di tempo entro il quale i singoli episodi morbosi devono rientrare senza pregiudizio per la conservazione del posto di lavoro, devono essere fissati secondo la effettiva consistenza che i mesi hanno in base al calendario comune e non già assumendone una durata convenzionale fissa costituita da un predeterminato numero di giorni
Una Corte di Appello territoriale, confermando la sentenza del Tribunale di prime cure, aveva respinto l’impugnativa di licenziamento, intimato ad un lavoratore, per superamento del periodo di comporto. La Corte distrettuale aveva osservato, preliminarmente, che il rapporto di lavoro fosse disciplinato dal CCNL Metalmeccanica Piccola industria e che il comporto prolungato, rilevante nella fattispecie, fosse pari a 18 mesi. Per convertire in giorni tale periodo, la medesima ha ritenuto che non potesse farsi applicazione della regola legale del calendario comune prospettata dal lavoratore (365 giorni: 12 mesi x 18 mesi = 547,56 giorni) ma piuttosto dovesse farsi riferimento al mese come unità convenzionalmente pari a trenta giorni (quindi 30 giorni x 18 mesi = 540 giorni).
Propone così ricorso in Cassazione il lavoratore, deducendo principalmente violazione o falsa applicazione delle norme di contrattazione collettiva in merito al computo del periodo di comporto espresso in mesi.
Per la Suprema Corte, il ricorso è fondato. Il ricorrente è stato assente per 545 giorni e il CCNL Confapi, con riferimento alla specifica situazione del lavoratore, stabilisce un comporto di 18 mesi. Il criterio di conversione è, dunque, decisivo. Orbene, secondo orientamento consolidato, il periodo di comporto determinato in mesi deve essere computato, salvo diversa volontà delle Parti sociali, secondo il calendario comune in base all’effettiva consistenza dei mesi. Il principio, desumibile dalle modalità di computo dei termini di prescrizione e dei termini processuali, evidenzia come il Legislatore, mostrando di preferire una regola che più si avvicina alla durata effettiva di calendario dei mesi, abbia ripudiato un criterio che si discosta notevolmente dalla durata effettiva dell’anno posto che, con il diverso computo (vale a dire considerando il mese pari sempre a trenta giorni), questo assommerebbe a trecentosessanta giorni e non a trecentosessantacinque come è secondo calendario.
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