Compro-oro: tracciabilità delle operazioni



Con il Comunicato n. 67 del 3 aprile 2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti sull’applicazione della disciplina antiriciclaggio per le operazioni di compro-oro.

Con lo scopo di monitorare l’attività cosiddetta di “compro oro”, al fine di proteggere il mercato da possibili distorsioni e criticità anticoncorrenziali derivanti dall’esposizione del sistema economico e finanziario al rischio di contaminazioni da parte della criminalità, è stato istituito il “registro degli operatori compro oro”.
Si tratta di un registro pubblico informatizzato, istituito presso l’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM), in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell’attività di compro oro.
Sono tenuti all’iscrizione in tale registro anche gli operatori professionali in oro che svolgono o intendano svolgere l’attività di compro oro. Al riguardo, il MEF ha chiarito che per le finalità di piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e di prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per scopi illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di attività illecite, non rileva, ai fini dell’applicazione del menzionato obbligo di iscrizione, la circostanza che l’acquisto di oggetti preziosi usati sia effettuato al fine esclusivo di fonderli.
Pertanto sono tenuti all’iscrizione nel registro gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioielliere al fine esclusivo di fondere tali oggetti.
Per garantire la tracciabilità dell’operazione, inoltre, prima dell’esecuzione della stessa, gli operatori compro oro devono procedere all’identificazione del cliente secondo le regole di adeguata verifica della clientela previste dalla normativa antiriciclaggio. Inoltre, qualora l’operazione sia di importo pari o superiore a 500 euro, deve essere effettuata unicamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In proposito il Dipartimento del Tesoro ha chiarito peraltro che a fronte di un’operazione di compro oro d’importo pari o superiore a 500 euro, è possibile effettuare/ricevere il pagamento in contanti fino all’importo di 499,99 euro e, per il rimanente importo, con mezzi tracciabili (ad es. assegno o carta di credito).
Per il medesimo scopo (di tracciabilità) è stabilito altresì l’obbligo di utilizzare un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.
Per ogni operazione di compro oro effettuata, inoltre, l’operatore è tenuto a predisporre un’apposita scheda dell’oggetto prezioso usato, in cui vanno annotati tutti i dati dell’operazione, inclusa la cessione ad altro operatore compro oro o cliente ovvero ad un operatore professionale in oro per la trasformazione.






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