In vista dell’imminente scadenza del 20 aprile 2019, termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche del 1° trimestre 2019, l’Agenzia delle Entrate insieme all’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici, dell’imposta di bollo sulle fatture emesse dal 1° gennaio 2019, ha ricordato anche le modalità alternative per assolvere al pagamento (Agenzia Entrate – risoluzione n. 42/2019).
I nuovo codici tributo da indicare nei modelli di pagamento F24 e F24 Enti pubblici sono:
– “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
– “2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
– “2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
– “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
– “2525” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
– “2526” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.
In alternativa, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato anche attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate. In tal caso, il pagamento dell’imposta può essere effettuato con addebito su conto corrente bancario o postale.
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