Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 08 aprile 2019, n. 41/E).
A decorrere dall’anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito dalla legge.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo la realizzazione dell’investimento pubblicitario incrementale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in argomento, è istituito il seguente codice tributo:
– “6900” denominato “Credito d’imposta – Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali – articolo 57-bis, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.
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