Si riportano gli ultimi aggiornamenti della Cassa Edile di Bologna su contributi e trattamento malattia Contributi Tabella contributi in vigore dall’1/1/2019 – Imprese che denunciano un monte ore pari a quello contrattuale CONTRIBUTI Totale (%) Quota contributiva Impresa (%) Quota contributiva Lavoratore (%) Decorrenza contributi CCNL Confapi/Aniem/Anier: 1/3/2019 Tabella contributi in vigore dall’1/1/2019 – Imprese che denunciano un monte ore inferiore a quello contrattuale CONTRIBUTI Totale (%) Quota contributiva Impresa (%) Quota contributiva Lavoratore (%) Malattia per i dipendenti operai
1
Contributo Cassa Edile
2,50
2,08
0,42
2
Fondo Sanitario
0,35
0,35
/
3
Contributo FNAPE
2,80
2,80
/
4
Contributo Attuazione Nuovi Servizi
0,42
0,42
/
5
Contributo Formazione
0,81
0,81
/
6
Contributo CTP
0,15
0,125
0,025
7
Contributo RLS
0,15
0,125
0,025
8
Contributo adesione contrattuale (prov.+naz.)
1,28
0,64
0,64
9
Fondo Prepensionamenti
0,20
0,20
/
10
Fondo Incentivo all’occupazione
0,10
0,10
/
TOTALE CONTRIBUTI
8,76
7,65
1,11
1
Contributo Cassa Edile
3,30
2,75
0,55
2
Fondo Sanitario
0,35
0,35
/
3
Contributo FNAPE
5,15
5,15
/
4
Contributo Attuazione Nuovi Servizi
0,50
0,50
/
5
Contributo Formazione
0,81
0,81
/
6
Contributo CTP
0,15
0,125
0,025
7
Contributo RLS
0,15
0,125
0,025
8
Contributo adesione contrattuale (prov.+naz.)
1,28
0,64
0,64
9
Fondo Prepensionamenti
0,20
0,20
/
10
Fondo Incentivo all’occupazione
0,10
0,10
/
TOTALE CONTRIBUTI
11,99
10,75
1,24
La Cassa Edile di Bologna, porta a conoscenza che tra ANCE Bologna e le OO.SS. Territoriali è stato sottoscritto un accordo con il quale viene istituita, per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 30 settembre 2019, un’integrazione al 100% del trattamento economico relativo alle giornate di carenza indipendentemente dalla durata della medesima.
Pertanto, i coefficienti da applicare per determinare il trattamento economico dovuto al lavoratore in caso di eventi di malattia iniziati dall’1/3/2019 e fino al 30/9/2019, sono i seguenti:
a) per il 1°, 2° e 3° giorno: 1,000
b) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall’Inps: 0,398
c) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall’Inps: 0,198
d) dal 181° giorno alla scadenza del periodo di comporto, per le sole giornate indennizzate dall’Inps: 0,500.
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