Siglato il 22/3/2019, tra l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti della Provincia Autonoma di Bolzano e la ASGB-HANDEL/GASTGEWERBE, la CGIL-ASG – FILCAMS – LHFD, la SGBCISL – FISASCAT, UIL-SGK UILTuCS, l’accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore Turismo della Provincia Autonoma di Bolzano, sui contratti a termine e/o di stagione. Il presente accordo entra in vigore il 22/3/2019 e si applica fino al 31/12/2021 a tutti i dipendenti da aziende del settore turismo della Provincia di Bolzano che applicano il CCNL del settore Turismo oppure il CCNL del settore pubblici esercizi, nonché l’Accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29/11/2012. Tutte le aziende che effettuano una chiusura di 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi nell’anno solare rientrano tra le aziende stagionali, ai dipendenti di aziende alberghiere e pubblici esercizi della Provincia di Bolzano viene riconosciuta un’indennità di stagionalità. Contratti a termine in aziende turistiche a) Aziende “AAS 50” (stagionalità AltoAdige/SUdtirol con chiusura minima di 50 giorni) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera è da intendersi azienda “AAS 50” l’azienda turistica annuale della Provincia di Bolzano che osserva uno o massimo due periodi di chiusura minima di 50 giorni di calendario nell’arco dell’anno solare (01.01 – 31.01). b) Aziende ad apertura annuale Vista la peculiarità del settore turistico nell’intero territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, le parti concordano nell’individuare quale ipotesi di contratto a tempo determinato ricondotto ad intensificazione dell’attività stagionale anche quello sottoscritto in seno ad aziende ad apertura annuale, con durata complessiva non superiore a 315 giorni, da conteggiarsi in un arco di 12 mesi, da intendersi come periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. c) Al contratto a tempo determinato per intensificazione stagionale di cui al presente articolo non trovano applicazione: Aumento dell’Elemento Provinciale L’elemento provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo sarà aumentato e fissato nella seguente misura: Livello Valore attuale Valore dall’1/5/2019 Valore dall’1/5/2020 Valore dall’1/5/2021 Aumento totale Fondo previdenza complementare Le parti concordano che, qualora un lavoratore risulta iscritto al fondo di previdenza complementare locale (Laborfonds), la relativa quota del contributo a carico del datore di lavoro sarà fissata al 1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.
L’indennità per contratti a termine e/o di stagione costituisce parte integrante della retribuzione mensile effettiva ed è calcolata su paga base, contingenza ed elemento provinciale. Essa ha quindi incidenza su tutti gli istituti contrattuali (13.ma e 14.ma mensilità, ferie, straordinari ecc.). L’ammontare dell’indennità di stagionalità è fissata nella percentuale dell’8%.
L’indennità per contratti a termine e/o di stagione spetta a tutti i lavoratori con contratto stagionale o contratto a termine.
In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure di riassunzione a tempo indeterminato entro sei mesi dalla cessazione del contratto a tempo determinato e/o di stagione l’importo di tale indennità viene trasformata in “superminimo individuale non assorbibile”.
Il limite massimo per la stipulazione di contratti a termine per intensificazione di attività stagionale nelle aziende di cui alla presente lettera b) è fissato al 40% dei contratti a tempo indeterminato al momento dell’assunzione.
– il limite di 24 mesi posto alla durata del contratto a tempo determinato;
– le disposizioni riguardanti gli intervalli tra contratti di lavoro a tempo determinato;
– le limitazioni quantitative di cui all’art. 23 comma 1 del D.Lgs. 81/2015 (e successive integrazioni e modificazioni), che si confermano nei limiti quantitativi previsti dal CCNL del settore Turismo e CCNL del settore pubblici esercizi per diverse ipotesi di contratti a tempo determinato, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs. 81/2015 (e successive integrazioni e modificazioni) e fermo restando il limite di cui al punto b) del presente articolo.
d) Nel contratto individuale di lavoro a termine va indicata la causale di intensificazione stagionale in aziende con apertura annuale e il termine di preavviso.
e) Il contratto a tempo determinato per intensificazione stagionale di cui sopra può essere rinnovato o prorogato, nel limite della durata massima di giorni 315 (trecentoquindici), sempre da conteggiarsi nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Nell’arco di una stagione, per tale tipologia contrattuale, sono ammesse due proroghe in caso di prima assunzione e una proroga nelle assunzioni successive presso lo stesso datore di lavoro.
f) I diritti di precedenza individuati vanno esercitati con le modalità previste dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, quindi con comunicazione scritta da recapitarsi al datore di lavoro entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Quadro A
50,00 €
70,00 €
85,00 €
100,00 €
50,00 €
Quadro B
50,00 €
70,00 €
85,00 €
100,00 €
50,00 €
I
50,00 €
70,00 €
85,00 €
100,00 €
50,00 €
II
50,00 €
70,00 €
85,00 €
100,00 €
50,00 €
III
50,00 €
70,00 €
85,00 €
100,00 €
50,00 €
IV
50,00 €
70,00 €
85,00 €
100,00 €
50,00 €
V
50,00 €
70,00 €
85,00 €
100,00 €
50,00 €
VI
50,00 €
70,00 €
85,00 €
100,00 €
50,00 €
Vl-s
50,00 €
70,00 €
85,00 €
100,00 €
50,00 €
VII
50,00 €
70,00 €
85,00 €
100,00 €
50,00 €
L’aumento del contributo a carico del datore di lavoro (aumento di 1%) decorrerà a partire dall’1/4/2019 (Il trimestre 2019).
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