Forniti chiarimenti sul trattamento, ai fini IVA, delle prestazioni didattiche universitarie rese da società senza licenza MIUR (Agenzia delle Entrate – Risposta 03 aprile 2019, n. 94).
Nel caso specifico di una società che eroga servizi di formazione a studenti di scuola secondaria, studenti universitari e aziende, in modalità e-learning tramite il portale web, di cui è proprietaria, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’esenzione IVA in argomento alle prestazioni didattiche rese dalla stessa in materie presenti nell’Ordinamento Universitario, in quanto la società istante non risulta autorizzata dal MIUR.
Inoltre, le sue attività formative non sono rese nell’ambito di un’attività approvata e finanziata da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università ecc.) tale da far ritenere sussistente un riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere.
Pertanto, con riguardo al caso in esame, la mera autocertificazione da parte della società istante, attestante il fatto che le materie oggetto dei propri corsi rientrano tra quelle presenti nell’OU italiano, non è idonea a integrare il requisito del riconoscimento dell’esenzione IVA.
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