Incentivo occupazione sviluppo Sud per il 2019




L’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età; lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.


L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.
Ai datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il 1.5.2019 al 31.12.2019, i lavoratori menzionati, spetta un incentivo pari alla contribuzione previdenziale a carico degli stessi datori, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
L’agevolazione spetta solo laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dalle Regioni, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.
Il beneficio è riconosciuto per le seguenti tipologie contrattuali: contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; contratto di apprendistato professionalizzante; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato (in tal caso, non è richiesto il requisito di disoccupazione). Rientra nell’ambito di applicazione dell’agevolazione altresì il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. È invece esclusa in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.


Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.
L’INPS effettua le seguenti operazioni:
– determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
– verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
– accerta la disponibilità residua delle risorse;
– comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
A pena di decadenza, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore. Dopo l’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.





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