Ai fini della maturazione dei requisiti anagrafici per l’incremento del periodo di percezione della indennità di mobilità, rileva la data del licenziamento del lavoratore, costituendo il presupposto per l’inserimento del medesimo nella lista di mobilità e a nulla rilevando, peraltro, il pagamento da parte del datore di lavoro che ha proceduto alla riduzione del personale, della indennità sostitutiva del preavviso
Una Corte di appello territoriale, confermando la decisione del Tribunale di prime cure, aveva accolto la domanda proposta da un lavoratore nei confronti dell’Inps intesa ad accertare il suo diritto ad essere iscritto nella lista regionale di mobilità per il periodo massimo di 24 mesi, con condanna dell’istituto al pagamento della relativa indennità.
La Corte territoriale aveva osservato che il lavoratore era stato licenziato in data 31 gennaio 2009 all’esito di una procedura di riduzione di personale, con un preavviso di due mesi non lavorato, avendo la società pagato la relativa indennità sostitutiva; il medesimo lavoratore aveva compiuto i quaranta anni di età il 5 marzo 2009 ed era stato iscritto nelle liste di mobilità l’8 aprile 2009. Dunque, per la Corte era rilevante il compimento del quarantesimo anno di età prima della data di iscrizione nelle liste di mobilità.
Ricorre così in Cassazione l’Inps deducendo che è il licenziamento il fatto oggettivo costituente il presupposto dell’inserimento del lavoratore nella lista di mobilità e, quindi, è alla data dello stesso cui occorre far riferimento per verificare i requisiti personali per la durata dell’indennità.
Per la Suprema Corte il motivo è fondato. Dal complesso delle disposizioni normative è evidente che è il licenziamento, ovvero il collocamento in mobilità, il fatto costituente il presupposto per l’inserimento del lavoratore nella lista di mobilità e, dunque, è a tale fatto oggettivo che occorre fa riferimento per determinare la ricorrenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa.
Inoltre, superando il diverso orientamento che assegnava al preavviso di recesso efficacia reale, è ormai costante quello per cui nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale, ma obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti. Applicando tali principi al caso in esame, può pertanto affermarsi che il periodo di preavviso non lavorato non può essere computato ai fini del raggiungimento del requisito dei quaranta anni per la determinazione della durata della indennità di mobilità.
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