Le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da lavoratori appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione
Come noto, in merito all’istituto del certificato di agibilità, è ora previsto che le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 (dell’art. 3 del D.Lgs. C.P.S.), se non siano in possesso del predetto certificato.
La norma chiarisce, sul piano formale, che le imprese in questione, che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14, sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione. In proposito, l’obbligo di richiedere il certificato grava sempre in capo al soggetto che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici, ovvero il datore di lavoro/committente; qualora, poi, il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono, è comunque onere di tale ultimo soggetto richiedere copia del certificato e custodirlo. Difatti, per l’impresa che fa “agire” nei propri spazi i lavoratori autonomi appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14, senza munirsi del certificato di agibilità è prevista la sanzione amministrativa di 129,00 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore. In sostanza, la sanzione amministrativa è irrogata al soggetto giuridico che “ospita” il lavoratore dello spettacolo, sia nel caso in cui detto soggetto coincida con il committente che nel caso sia estraneo al rapporto di lavoro.
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