Operatori che prestano le attività di cui alla L. n. 74/2001




L’INL ribadisce l’esclusione delle collaborazioni degli operatori di cui alla L. n. 74/2001 dagli effetti “estensivi” della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, in virtù della modifica introdotta dalla legge di conversione del D.L. n. 87/2018 (L. n. 96/2018).


L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 ha introdotto specifiche tutele in relazione alle collaborazioni coordinate e continuative c.d. etero-organizzate, prevedendo in particolare che “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Al riguardo il Ministero del lavoro ha fornito importanti chiarimenti con la circ. n. 3/2016 evidenziando, fra l’altro, che:
– ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro, a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali;
– in ordine alle citate condizioni, per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti; le stesse devono essere inoltre “continuative”, ossia ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità, nonché organizzate dal committente quantomeno con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”.
Rispetto a tale disciplina il comma 2 dell’art. 2 citato prevede espressamente alcune deroghe, fra cui le collaborazioni per le quali i CCNL prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo o le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.
Con il D.L. n. 87/2018, il Legislatore ha aggiuto che le disposizioni di cui al comma 1 del citato art. 2 non trovano altresì applicazione in relazione “alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74” recante “disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico”.
Secondo l’art. 3 della L. n. 74/2001, l’attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro”, ferma restando la possibilità che le stesse possano dar luogo a forme di collaborazione personale e continuative. Trattasi dunque di collaborazioni finalizzate ad operare in determinati contesti e che si concretizzano nello svolgimento di attività di soccorso, recupero dei caduti, prevenzione e vigilanza degli infortuni. Proprio in ragione del loro contenuto, le attività dei collaboratori in questione possono ritenersi organizzate in funzione di tempi e di luoghi strettamente connessi alla necessità di far fronte ad un determinato evento, di solito di natura imprevedibile sia in relazione al suo verificarsi sia alla concreta attività richiesta per farvi fronte. L’elemento della etero-organizzazione del committente, nell’ambito delle collaborazioni di cui alla L. n. 74/2001, appare quindi intrinsecamente affievolito, atteso che non è quest’ultimo a poter scegliere compiutamente tempi e luoghi della prestazione.
Ad ogni buon conto, la novità introdotta nel corpo dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 esclude le collaborazioni degli operatori di cui alla L. n. 74/2001 dagli effetti “estensivi” della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Trattasi di una novità introdotta dalla legge di conversione del D.L. n. 87/2018 (L. n. 96/2018) e che pertanto trova applicazione in relazione alle prestazioni rese a far data dal 12 agosto 2018, siano queste relative a contratti sottoscritti prima di tale data o successivamente ad essa.





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