Definite le condizioni che devono sussistere per ritenere valido il requisito professionale, richiesto per la somministrazione di alimenti e bevande, in presenza di un diploma di ragioneria, di una pratica professionale e del ruolo ricoperto di rappresentante legale (Ministero Sviluppo Economico – risoluzione n. 9686/2019).
Con riferimento al possesso del diploma di ragioneria, è stato già più volte precisato che sono validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, quei diplomi di Ragioneria e Perito commerciale nel cui corso di studi sia stata ricompresa la materia “Merceologica”, anche per una sola annualità. Pertanto, solo in presenza della suddetta materia che il diploma di ragioneria può ritenersi valido ai fini del possesso del requisito professionale richiesto.
Relativamente al riconoscimento della pratica professionale, è stato già chiarito che la circostanza che il soggetto sia dipendente qualificato deve essere riconosciuta dal contratto collettivo di riferimento, con particolare riguardo alle declatorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato. I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declatoria richieda almeno il possesso di conoscenza specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.
Con riferimento invece al ruolo ricoperto come rappresentante legale di una impresa, ai fini del riconoscimento del possesso del requisito professionale, l’esperienza professionale deve essere stata svolta presso imprese operanti nel campo del settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.
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