Viaggiatore extra UE: trattamento IVA sui beni acquistati




Il cedente, se richiesta dall’acquirente prima dell’emissione dello scontrino, deve emettere la fattura e non può rifiutarla. Al cedente si rimette la scelta se far pagare il prezzo del bene al netto dell’IVA, ovvero se attendere la prova dell’avvenuta uscita dei beni prima di restituire l’imposta. E’ rimessa, invece, al cessionario la scelta di avvalersi o meno dell’ausilio delle società di tax free per ottenere un rimborso più veloce (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 aprile 2019, n. 93).

Il Fisco chiarisce che la normativa italiana prevede lo sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea , tuttavia, a decorrere dal 1°settembre 2018, l’emissione delle fatture relative alle cessioni in esame deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica, tramite il sistema OTELLO 2.0, che ha, in sostanza, digitalizzato il processo per ottenere il “visto doganale” da apporre sulla fattura per avere diritto a non pagare l’IVA o al rimborso successivo dell’imposta gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE.
La nuova procedura si sostanzia nelle seguenti fasi:
– il cedente, mediante la procedura informatica Otello 2.0, emette e invia immediatamente la fattura per il “tax free shopping” all’Agenzia delle dogane, che la riceve in tempo reale. Il cedente mette a disposizione del cessionario il documento in forma analogica o elettronica, con l’indicazione del codice ricevuto in risposta dal sistema informatico che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte dello stesso;
– il cessionario, per avere diritto al rimborso o allo sgravio dell’IVA, dimostra l’avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE non più mediante il “visto uscire” apposto dalla dogana sulla fattura, ma attraverso il “visto digitale” rappresentato da un codice univoco generato da OTELLO 2.0 e, in caso di uscita dal territorio dell’Unione europea attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro. Il cessionario si reca, quindi, in dogana, la quale ha già ricevuto il file della fattura; l’ufficio doganale verifica se il contenuto della fattura coincide con quanto esposto e, in caso di regolarità, inserisce nel sistema informativo l’avvenuta esportazione delle merci;
– il cedente, collegandosi via internet a Otello 2.0, può verificare se e quando il visto è stato rilasciato. Quindi, se il cedente ha emesso fattura con IVA, quando riscontra sul portale che il visto è stato rilasciato, può restituire l’IVA al cessionario ed emettere una nota di variazione.
In conclusione, il cedente, se richiesta dall’acquirente prima dell’emissione dello scontrino, deve emettere la fattura e non può rifiutarla. Tuttavia, si rimette al cedente la scelta se far pagare il prezzo del bene al netto dell’IVA, ovvero se attendere la prova dell’avvenuta uscita dei beni prima di restituire l’imposta. E’ rimessa, invece, al cessionario la scelta di avvalersi o meno dell’ausilio delle società di tax free per ottenere un rimborso più veloce.






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