Ammessa la rivalsa dell’IVA pagata per la definizione agevolata di lite pendente



Con la Risposta all’interpello n. 157 del 24 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche in seguito alla definizione agevolata della lite tributaria riguardante l’accertamento di maggiore IVA, conseguente alla rettifica di un operazione intracomunitaria, ritenuta invece soggetta ad imposta, è ammessa la rivalsa dell’imposta nei confronti del cessionario. In tal caso la rivalsa è ammessa soltanto in proporzione all’importo effettivamente pagato per la definizione

In base alla disciplina della “definizione agevolata delle liti fiscali”, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
Se il ricorso risulta pendente in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
In merito ad una controversia, pendente in primo grado, relativa all’accertamento di maggiore IVA conseguente alla riqualificazione di un’operazione intracomunitaria in una cessione soggetta ad imposta, ed al connesso silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso dell’eccedenza IVA maturata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della definizione agevolata della lite:
– trattandosi di ricorso pendente in primo grado alla data del 24 ottobre 2018, deve essere versato un importo pari al 90% della maggiore IVA accertata;
– non può essere definita la lite autonoma sul rifiuto tacito della restituzione dell’IVA, introdotta con ricorso cumulativo unitamente all’impugnazione dell’accertamento.
D’altra, anche a seguito della definizione agevolata, è possibile applicare la disposizione normativa (art. 60, DPR n. 633/1972) che riconosce il diritto di rivalersi dell’IVA o della maggiore IVA accertata o rettificata nei confronti del cessionario/committente, ancorché soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. Il fatto che la definizione agevolata consenta di definire la controversia senza il pagamento di sanzioni e interessi non influisce sul diritto di rivalsa, in quanto l’importo pagato per la definizione è comunque correlato al tributo.
In proposito, l’Agenzia ha precisato che il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario/committente può essere esercitato, comunque, nel limite dell’importo effettivamente pagato per la definizione (con il codice tributo PF30) e, quindi, nel caso in esame, al massimo pari al 90 per cento del valore della controversia. Nel caso di pagamento rateale della somma dovuta ai fini della definizione, il diritto di rivalsa può essere esercitato in proporzione al valore delle singole rate pagate.
Va considerato, peraltro, che condizione imprescindibile per esercitare il diritto di rivalsa è la definitività dell’avviso di accertamento. Nell’ipotesi della definizione agevolata della lite tributaria, questa si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate può notificare il diniego della domanda di definizione della lite entro il 31 luglio 2020. Ne consegue che:
– in presenza di una pronuncia del giudice di cessazione della materia del contendere (non appellata), il diritto di rivalsa è esercitabile dalla notifica di tale pronuncia;
– viceversa, in assenza della predetta pronuncia, il diritto di rivalsa sarà esercitabile a decorrere dal 31 luglio 2020; data dalla quale in assenza di esplicito diniego la controversia può ritenersi definita in modo irrevocabile.





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