Indennizzo per cessazione attività commerciale: beneficiari, requisiti e condizioni dal 1° gennaio 2019




A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’indennizzo per le aziende commerciali in crisi è divenuto una misura strutturale e, conseguentemente, è stabilizzato l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09%. Ciò premesso, l’Inps fornisce le istruzioni in merito all’applicazione dell’istituto, fermo restando le indicazioni già fornite in merito a requisiti, condizioni di accesso e importo.


Rientrano tra i beneficiari dell’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale, nei limiti delle risorse disponibili, esclusivamente gli iscritti alla Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali gestita dall’Istituto, che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, anche in forma societaria, le seguenti attività:
– attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
– attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
– attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
– agenti e rappresentanti di commercio, esclusi però i loro coadiutori.
Di contro, non rientrano tra i destinatari del beneficio:
– gli esercenti attività commerciali all’ingrosso;
– gli esercenti le “forme speciali di vendita al dettaglio”, quali, a titolo esemplificativo, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);
– gli esercenti attività di intermediazione svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
Possono, comunque, beneficiare dell’indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali (come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio) indipendentemente dalla loro prevalenza; ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell’attività, eserciti un’attività indennizzabile.
Con riferimento ai requisiti, l’indennizzo spetta ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, si trovino nelle seguenti condizioni:
– abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne;
– risultino iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. Il periodo non deve essere necessariamente continuativo, ma deve sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connesso all’attività commerciale per cui si richiede l’indennizzo;
– abbiano cessato definitivamente ed interamente l’attività commerciale, con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Pertanto, non possono fruire dell’indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l’attività commerciale o rami aziendali o quote di partecipazioni sociali;
– abbiano riconsegnato al Comune di competenza l’autorizzazione/licenza amministrativa di cui erano intestatari, ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, o avere comunicato al Comune la cessazione dell’attività commerciale;
– il soggetto titolare dell’attività si sia cancellato dal Registro delle imprese presso la CCIAA o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA (per gli agenti e rappresentanti di commercio)… (CONTINUA)





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