Codice Terzo settore: ONG e adeguamento statutario




Se le ONG sono già in possesso della qualifica di ODV, di APS o di ONLUS potranno usufruire del regime alleggerito di adeguamento statutario configurato nell’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore. Le ONG prive di una di dette qualifiche non potranno, nel medesimo periodo transitorio, essere considerate ETS e, qualora intendano acquisire tale qualifica, dovranno adeguare i loro statuti secondo le regole comuni.


L’articolo 32, comma 7 della legge n.125/2014 permette di operare la ricostruzione del percorso normativo di qualificazione delle ONG, le quali erano inizialmente considerate ONLUS di diritto, ai sensi dell’articolo 10, comma 8 del d.lgs. n.460/1997; successivamente, con la citata legge n.125/2014, la qualifica fiscale di ONLUS non veniva fatta più discendere direttamente dalla previsione legislativa, ma richiedeva un’espressa iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS, su istanza dell’ONG. L’intervento integrativo del codice ha previsto l’iscrizione dei soggetti in parola all’interno del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
L’istante, nel quesito sottoposto, riporta l’avviso di tre reti rappresentative di ONG secondo il quale l’iscrizione al RUNTS non dovrebbe generare alcuna obbligatorietà di adeguamento statutario da parte delle ONG, assumendo a sostegno di tale tesi il precedente rappresentato dall’iscrizione delle ONG all’anagrafe delle ONLUS, che non aveva comportato alcun adeguamento statutario ai requisiti previsti dall’articolo 10 del d.lgs. n.460/1997, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/2015.
Al riguardo, la risposta al quesito richiede una lettura sistemica delle disposizioni del codice, a partire dalla definizione di ETS, per proseguire poi con le previsioni di diritto transitorio presenti nell’articolo 101, comma 2 (che prevede un regime alleggerito di adeguamento statutario per ODV, APS e ONLUS, applicabile entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del codice) e comma 3 (il quale equipara, fino all’operatività del RUNTS, l’iscrizione al RUNTS medesimo all’iscrizione negli attuali registri delle ODV, APS e ONLUS). Alle disposizioni sopra riportate occorre aggiungere l’articolo 54 del codice, il quale introduce un meccanismo di comunicazione verso il RUNTS dei dati relativi alle ODV e alle APS iscritte al giorno antecedente l’operatività del RUNTS nei registri istituiti.
Alla luce di tale quadro normativo, si deve escludere per diverse ragioni ogni automaticità dell’iscrizione nel RUNTS delle ONG. In primo luogo, l’eterogeneità delle forme organizzative dalle medesime assunte impedisce la loro diretta riconduzione ad una specifica sezione del RUNTS. Inoltre, l’ipotizzata automaticità finirebbe per attribuire alle ONG un trattamento giuridico di maggiore favore rispetto a quello previsto per le categorie soggettive (ODV e APS) che sono state considerate dal legislatore meritevoli di un maggior grado di tutela.
Pertanto, se le ONG sono già in possesso della qualifica di ODV, di APS o di ONLUS (e, come tali, da considerare ETS nel periodo transitorio, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 del codice) potranno usufruire del regime alleggerito di adeguamento statutario configurato nell’articolo 101, comma 2 del codice. Le ONG prive di una di dette qualifiche non potranno, nel medesimo periodo transitorio, essere considerate ETS e, qualora intendano acquisire tale qualifica, dovranno adeguare i loro statuti secondo le regole comuni. Al momento dell’operatività del RUNTS, per le ONG in possesso della qualifica di ODV o APS si applicherà il sopra descritto articolo 54 del codice; per le ONG iscritte all’anagrafe delle ONLUS dovrà essere previsto nell’emanando decreto ministeriale recante la disciplina di dettaglio sul funzionamento del RUNTS (ex articolo 53 del codice) un peculiare percorso di inserimento all’interno del RUNTS.





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