Nel caso di somme erroneamente erogate al lavoratore dipendente, il datore di lavoro non può pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali, allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, tanto nel settore privato che nel rapporto di pubblico impiego
Una Corte di appello territoriale, in parziale riforma della sentenza resa in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva condannato gli intimati al pagamento (lavoratori dipendenti) in favore dell’INPDAP (datore di lavoro), delle somme indebitamente erogate agli stessi in forza di sentenza di condanna, riformata in appello e confermata in Cassazione, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali. La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto infondata la pretesa dell’INPDAP di ottenere la restituzione delle somme versate all’Erario, quale sostituto d’imposta, incontestato in giudizio che il datore di lavoro avesse operato le prescritte trattenute fiscali sulle somme corrisposte in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva.
Avverso tale sentenza l’INPS, successore ex lege dell’INPDAP, propone così ricorso in Cassazione, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere i lavoratori sostituiti i soggetti legittimati a richiedere la restituzione.
Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Per consolidati principi giurisprudenziali, validi in tema di lavoro privato e lavoro pubblico, nonché per espressa previsione normativa, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto di imposta”) sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”).
Altresì, costituisce parimenti incontrastato insegnamento, che il datore di lavoro non possa pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali, allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, tanto nel settore privato.
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