Istituito il codice tributo “6901” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) (Agenzia Entrate – risposta n. 52/2019).
Alle piccole e medie imprese quotate in un mercato regolamentato viene riconosciuto un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020.
Riconoscimento del credito d’imposta è subordinato all’invio di apposita istanza al Ministero dello Sviluppo Economico, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.
In caso di riconoscimento, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata alla società la concessione del credito d’imposta, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta, nel modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo:
– “6901” denominato “Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI – articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – D.M. 23 aprile 2018”.
Il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
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