Con la Risposta all’Interpello n. 167 del 28 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’esenzione in capo al lavoratore dei compensi percepiti da società estera, per l’incarico di consigliere di amministrazione svolto in relazione al rapporto di lavoro col proprio datore di lavoro italiano, e riversati a quest’ultimo per clausola contrattuale (compensi cd. “reversibili”) al netto di ritenuta alla fonte operata dalla società estera. L’esclusione dal reddito del dipendente, esclude anche gli adempimenti di sostituto d’imposta del datore di lavoro. Il compenso riversato è imponibile in capo al datore di lavoro, al lordo della ritenuta estera, con possibilità di fruire del credito d’imposta per imposte pagate all’estero.
IL CASO
Il caso esaminato riguarda il trattamento fiscale da applicare ad un compenso cd. “reversibile” erogato al lavoratore dipendente, residente in Italia, da una società fiscalmente residente in Spagna, in relazione all’incarico di consigliere di amministrazione ricoperto su designazione del datore di lavoro italiano, e riversato per obbligo contrattuale allo stesso datore di lavoro, al netto della ritenuta subita nel paese della fonte del reddito (Spagna).
In base alla disciplina vigente in Spagna del conflitto di interessi degli amministratori, le società di diritto spagnolo hanno l’obbligo di corrispondere i compensi spettanti per le cariche di amministrazione esclusivamente mediante accredito su conti correnti intestati ai medesimi amministratori persone fisiche. Non è ammessa deroga a tale disposizione, né in considerazione di una previsione contrattuale di riversamento del compenso al datore di lavoro, né tantomeno su richiesta degli amministratori stessi.
L’ordinamento tributario spagnolo stabilisce, inoltre, che sui compensi erogati a soggetti non residenti va applicata una ritenuta alla fonte pari al 19% del compenso lordo.
Nella fattispecie, in particolare, il lavoratore dipendente italiano ha percepito il compenso al netto della ritenuta estera, che ha riversato integralmente al proprio datore di lavoro in Italia, in adempimento di quanto previsto dal contratto di lavoro subordinato in essere con quest’ultimo.
PARERE DEL FISCO
In merito ai compensi cd. “reversibili”, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che secondo l’ordinamento tributario italiano, si considerano assimilati ai redditi di lavoro dipendente le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità. Si tratta di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro quali, ad esempio, la partecipazione a organi collegiali, commissioni di esami, comitati tecnici, compresi quelli dei dipendenti pubblici per attività rese in funzione del proprio ruolo o in rappresentanza dell’ente di appartenenza. L’assimilazione al lavoro dipendente deriva dal fatto che l’attività viene fornita dal dipendente in relazione a un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale.
Tuttavia, i compensi che per legge devono essere riversati allo Stato e quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro, non solo non costituiscono reddito assimilato a quello dipendente, ma non devono essere assoggettati a tassazione neanche quali redditi di lavoro dipendente, in quanto sono imputati direttamente al soggetto al quale devono essere riversati. Ciò in considerazione del principio generale secondo cui non si configurano quale reddito imponibile di un soggetto, le somme di cui egli non ottenga in alcun modo la disponibilità, purché risulti documentato l’effettivo riversamento alle società ed enti destinatari dei compensi medesimi.
Ne consegue che, nel caso di specie, il compenso percepito dal lavoratore in relazione all’incarico di consigliere di amministrazione dalla società estera (fiscalmente residente in Spagna), e riversato al datore di lavoro italiano per contratto non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito del lavoratore stesso.
Per effetto del riversamento, il datore di lavoro diviene il beneficiario effettivo delle somme e, pertanto, deve ritenersi escluso qualunque obbligo di ritenuta alla fonte o altri adempimenti legati alla sua qualità di sostituto d’imposta.
Per quanto riguarda la tassazione in capo al datore di lavoro italiano delle somme riversate, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve essere computato nel reddito imponibile ai fini IRES il compenso al lordo della ritenuta alla fonte, con conseguente possibilità di fruire del credito d’imposta, ex articolo 165 del TUIR, per le imposte pagate all’estero.
Ciò in quanto, la disciplina fiscale italiana prevede l’attrazione al reddito d’impresa di tutte le componenti reddituali riferibili alla società e costituenti il reddito complessivo della medesima, da qualsiasi fonte esse provengano. Considerato, poi, che detti redditi sono nella disponibilità della società e concorrono alla formazione del reddito complessivo, deve ritenersi legittima la detrazione dall’IRES dovuta dalla società delle imposte pagate all’estero a titolo definitivo sui predetti redditi, ancorché risultanti come ritenute operate al lavoratore.
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