L’Inps, con messaggio n. 2384 del 26 giugno 2019, fornisce indicazioni in merito alle semplificazioni relative alla compilazione della Denuncia Aziendale da parte dei datori di lavoro agricoli.
Come noto, di recente, il Legislatore è intervenuto in materia di semplificazioni per imprese e lavoro, prevedendo che alcuni dei dati della denuncia aziendale, alla cui presentazione sono tenuti i datori di lavoro agricolo, ai fini dell’accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati, possono essere acquisiti d’ufficio dall’Inps, dal fascicolo aziendale AGEA, istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). I dati in questione riguardano:
– ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
– indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
– numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento.
Si tratta, in concreto, dei dati contenuti nei quadri “F” e “G” della Denuncia Aziendale (DA). Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma di semplificazione, i datori di lavoro agricolo non sono più obbligati alla compilazione dei citati quadri, mentre resta immutato l’obbligo di compilazione di tutti gli altri quadri del modello. In particolare, per i datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato, permane l’obbligo dell’indicazione, presente nel quadro “E”, del presunto fabbisogno di manodopera (art. 01, co. 8, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, conv. in L. 11 marzo 2006, n. 81; Inps, circolare n. 88 del 11 luglio 2006). In sostanza, ai fini dell’istruttoria e validazione della DA per il corretto inquadramento nel settore della contribuzione agricola unificata, fanno fede, a tutti gli effetti, i dati acquisiti d’ufficio dal fascicolo AGEA, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano anche dichiarati nella DA. Fa eccezione l’ipotesi in cui le imprese non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale AGEA, per cui permane l’obbligo della compilazione dei quadri “F” e “G” della DA.
Al riguardo, nel quadro “E” il campo “Tipologia Dichiarazione dei terreni/allevamenti (ex campo “Senza terra”) può assumere i valori:
– “S” = senza terra;
– “N” = da quadri F/G (l’azienda ha terreni/allevamenti che vengono dichiarati direttamente nella DA);
– “A” = da AGEA (l’azienda ha terreni/allevamenti che non vengono dichiarati nella DA e che l’INPS acquisisce d’ufficio dal fascicolo AGEA).
Nel caso in cui venga selezionata l’opzione “A” è possibile inviare la DA senza aver compilato i quadri “F” e “G”, tuttavia nel caso in cui l’azienda già iscritta aggiorni i fascicoli AGEA nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con variazioni dei dati relativi ai terreni e agli allevamenti, deve necessariamente variare il fabbisogno nella DA. I dati che possono essere prelevati d’ufficio sono indispensabili per l’istruttoria e la validazione della DA ai fini del corretto inquadramento previdenziale, nonché per la verifica del fabbisogno dichiarato, da parte degli operatori di Sede. Qualora gli operatori di Sede, accedendo al portale SIAN, non riscontrino l’esistenza di un fascicolo istituito, procedono nell’istruttoria richiedendo all’azienda la compilazione dei dati nei quadri “F” e “G” della DA.
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