L’ipotesi circolata in questi giorni che, in virtù del messaggio dell’Inps, spetti ai singoli iscritti, e non più agli Ordini territoriali, l’aggiornamento dell’elenco degli abilitati è infondata. (CNDCEC – Comunicato 29 luglio 2019).
Con il messaggio Inps 24 luglio 2019, n. 2819 – Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – è stato illustrato il procedimento per gli avvocati e i dottori commercialisti ed esperti contabili che intendono svolgere attività in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale previste dall’art. 1 comma 1 della L. 12/1979 ed essere quindi abilitati a operare come intermediari dell’Istituto:
“Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.”.
I commercialisti con il comunicato in oggetto hanno specificato che per quanto riguarda la loro professione non cambia nulla. L’elenco degli iscritti continuerà, infatti, ad essere aggiornato e/o modificato tramite le comunicazioni ufficiali che gli Ordini territoriali della categoria effettuano ogni volta che c’e un nuovo iscritto o in caso di sospensioni o radiazioni.
È, quindi, infondata l’ipotesi circolata in questi giorni che, in virtù del messaggio dell’Inps, spetti ai singoli iscritti, e non più agli Ordini territoriali, l’aggiornamento dell’elenco degli abilitati. Resto inteso che rimangono invariate le comunicazioni di cui alla legge 12/1979 e le richieste di PIN Inps.
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