Il Garante per la privacy ha espresso parere sullo schema del DPCM relativo all’individuazione dei criteri, le condizioni e gli adempimenti per richiedere l’anticipo TFS/TFR, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento dell’istituendo Fondo di garanzia.
Il trattamento dei dati personali finalizzato al rilascio dell’anticipo del TFS/TFR, coinvolge una molteplicità di soggetti, quali l’INPS, patronati o intermediari dell’Istituto, le banche ed il Ministero dell’economia e delle finanze, dunque è necessario che vengano indentificati i soggetti che, a diverso titolo, possono trattare i dati personali, nonché definite chiaramente le rispettive responsabilità ed attribuzioni.
Nello specifico, lo schema di regolamento: stabilisce i criteri, le condizioni e gli adempimenti per l’accesso all’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di premio di servizio e di buonuscita, di anzianità e delle altre indennità di fine servizio o indennità equipollenti corrisposte una-tantum comunque denominate spettanti a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego (c.d. TFS/TFR), nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia; individua i soggetti beneficiari dell’anticipo TFS/TFR; disciplina le caratteristiche, definendo anche la natura giuridica del contratto di anticipazione; definisce le modalità di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR stabilendo che la stessa vada presentata all’Inps o altro ente pubblico responsabile, anche on-line direttamente da parte dell’utente munito di PIN dispositivo ovvero attraverso enti di patronato o intermediari dell’Inps; disciplina la procedura per la presentazione della domanda di anticipo, unitamente alla necessaria documentazione, alla banca e l’accettazione della proposta di contratto di anticipo predisposta dalla banca, sullo base di uno schema che sarà allegato all’accordo quadro; disciplina i casi di mancata accettazione della domanda quando, tra l’altro, il richiedente è registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della centrale rischi della Banca d’Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento; disciplina il Fondo di garanzia, l’attivazione e la surroga dello stesso nonché l’operatività della garanzia previsto dallo Stato e l’estinzione anticipata del finanziamento; disciplina, infine, l’accordo quadro da stipularsi tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, sentito l’Inps.
Ciò premesso, ai fini del trattamento dei dati personali finalizzato al rilascio dell’anticipo del TFS/TFR, è necessario che vengano indentificati con precisione i soggetti che, a diverso titolo, possono trattare i dati personali, nonché definite chiaramente le rispettive responsabilità ed attribuzioni, in particolare quella di titolare o contitolari e di responsabile del trattamento, informazioni da rendere anche all’interessato, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza. Pertanto, lo stesso Garante ritiene opportuno che nello schema di regolamento venga inserita una specifica disposizione dedicata alla disciplina del trattamento dei dati personali nella quale individuare il ruolo assunto dai diversi soggetti e le relative finalità, le modalità di trasmissione dei dati, nonché previsti adeguati termini di conservazione.
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