Bonus pensionati all’estero:in caso di rientro agevolazioni solo con reddito da pensione estera




Per poter usufruire del regime fiscale opzionale per i pensionati italiani residenti all’estero che trasferiscono la residenza in un comune del Mezzogiorno, è necessario che i redditi da pensione siano di fonte estera e non siano erogati dall’Inps (Agenzia Entrate – risposta 29 agosto 2019, n. 353).

Nell’intento di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di fonte estera, viene riconosciuto in capo a quest’ultimi un regime fiscale opzionale in caso di trasferimento della residenza fiscale in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
Il regime è opzionale e consente di versare un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero.
Possono accedere i pensionati che non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione viene esercitata.
Per poter usufruire del regime fiscale opzionale, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i redditi da pensione devono essere di fonte estera. Pertanto se il reddito viene invece erogato dall’Inps, non si può usufruire del regime agevolativo qualora il pensionato decida di trasferire la propria residenza in Italia dopo aver maturato il periodo minimo di residenza estera richiesto dalla norma agevolativa (cinque periodi d’imposta).
L’accesso al regime d’imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
L’imposta de versare viene calcolata via forfetaria con l’aliquota del 7% sui redditi prodotti all’estero. Deve essere versata per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.






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