Chiarimenti sulla E-fattura in nome e per conto del cedente



Nella Risposta a interpello n. 348 del 28 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in caso di emissione di e-fattura in nome e per conto del cedente/prestatore, deve essere inserita l’annotazione che “è emessa dal cessionario/committente ovvero da intermediario, per conto del cedente/prestatore”. L’eventuale firma digitale per autenticare la e-fattura deve essere apposta dal cessionario/committente se affida all’intermediario la sola trasmissione allo SDI, ovvero dallo stesso l’intermediario se provvede ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo SDI.

Con riferimento agli adempimenti di certificazione delle operazioni ai fini IVA, la normativa consente al cedente/prestatore di assolvere l’obbligo di emissione della fattura delegando, sotto la propria responsabilità, il cessionario/committente o un terzo.
In tale caso, il soggetto che emette la fattura (cessionario/committente o terzo) deve includere l’annotazione che “la stessa è emessa per conto del cedente o del prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo”.
Quando la fattura è emessa in formato elettronico, una delle modalità per assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della stessa dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, è l’apposizione della “firma elettronica qualificata o digitale”.
Sebbene non sia obbligatoria per le fatture elettroniche emesse utilizzando il Sistema di interscambio (SDI) e quando la fattura non è diretta ad una pubblica amministrazione, se si opta per l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale alla e-fattura, devono essere osservate le seguenti regole.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per potere individuare il soggetto tenuto alla firma qualificata elettronica “occorre tener conto degli accordi intervenuti tra il cedente /prestatore ed il cliente/terzo, a seconda che questi prevedano l’invio del documento finale già redatto, oppure il semplice flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale, ovvero la sua messa a disposizione.
Nel caso di invio da parte del cedente/prestatore del documento già redatto, l’emittente è sempre il cedente/prestatore, che deve pertanto apporre la propria firma elettronica.
Nell’ipotesi, invece, di invio da parte del cedente/prestatore, del semplice flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale, ovvero la sua messa a disposizione, l’emittente è il cliente/terzo, che provvede ad aggregare i dati e, quindi, a generare il documento trasmettendolo al destinatario o mettendolo comunque a sua disposizione; la firma elettronica, dunque, deve essere apposta da questi (cliente/terzo).
In ogni caso, occorre annotare in fattura che la stessa è stata compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, dal terzo.
Anche quando la fattura sia emessa dal cliente/terzo per conto del cedente/prestatore, è consentito al primo avvalersi di un intermediario per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio, subordinando l’utilizzo ad un “accordo tra le parti” e facendo salve “le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio”.
In tal caso, per l’apposizione della firma digitale occorre distinguere:
– se l’intermediario si limita a trasmettere allo SDI una fattura predisposta dal cessionario/committente, la firma va apposta da quest’ultimo, in quanto agisce nelle vesti dell’emittente (nella fattura va inserita l’annotazione che “è emessa per conto del cedente o del prestatore, dal cessionario o committente”);
– se, invece, previo accordo con il prestatore, è l’intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo SDI, è quest’ultimo ad apporre la propria firma digitale (nella fattura va inserita l’annotazione che “è emessa per conto del cedente o del prestatore, dall’intermediario”).





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