Dal Fisco i chiarimenti sugli ISA




L’Agenzia delle entrate con la circolare del 2 agosto 2019, n. 17 ha chiarito le finalità, gli elementi distintivi ed i termini previsti per l’approvazione degli ISA ed ancora l’elaborazione, l’applicazione, le cause di esclusione ed i benefici previsti per i contribuenti più affidabili, il passaggio dagli studi di settore agli ISA, le sanzioni e l’attività di accertamento nei confronti dei contribuenti inadempienti.

Il Fisco commenta l’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 sull’istituzione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità (ISA), fornisce le prime delucidazioni in relazione ad alcune problematiche applicative, fa il punto sulle cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici e risponde ad alcuni quesiti tra cui quelli in merito all’esonero dall’apposizione del visto di conformità riconosciuto ai contribuenti più affidabili.
Il documento in oggetto riprende la normativa che introduce gli Isa, focalizzandosi sul contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche allegate ai DM, con particolare attenzione ad alcuni Isa che mostrano delle specificità applicative, e fornisce indicazioni su quali norme relative agli studi di settore continuano ad essere valide e quali, invece, non trovano più applicazione. La parte finale è invece dedicata ai quesiti posti dagli operatori in merito ad alcuni aspetti correlati all’applicazione degli Isa, come il caso dei soggetti che hanno un periodo d’imposta diverso dall’anno solare o quello dei contribuenti che esercitano due attività e per una delle due non risulta approvato alcun indice sintetico.
Nel caso in cui l’Isa venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso non sarà ordinariamente soggetto a contestazioni relativamente alle variabili precalcolate fornite dalle Entrate e non modificate. Si tratta di alcuni dati fiscali – aggregati nelle cosiddette “Precalcolate Isa 2019” – che l’Agenzia mette a disposizione del contribuente e necessari a fini dell’applicazione degli indici sintetici, individuati dalle note tecniche e metodologiche allegate ai decreti di approvazione degli Isa. Una volta che i dati resi disponibili dall’Agenzia sono acquisiti dal contribuente o dal suo intermediario, vengono utilizzati per l’applicazione degli indici sintetici, mediante il software “Il tuo Isa 2019”.

No alla proroga dei versamenti per imprenditori agricoli titolari di reddito agrario
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019. I soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA solo quando dichiarano redditi d’impresa, pertanto, i soggetti che svolgono esclusivamente le attività agricole, che sono titolari di soli redditi agrari da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI, non possano beneficiare della proroga dei versamenti. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 02 agosto 2019, n. 330).





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