Se il verbale di accertamento effettuato da un Ente previdenziale è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita solo in presenza di provvedimento esecutivo del giudice e ciò prescinde dal fatto che l’accertamento impugnato davanti all’autorità giudiziaria sia stato effettuato da altro Ente o ufficio pubblico e dalla conoscenza, da parte dell’ente creditore, dell’impugnazione proposta (Corte di Cassazione, ordinanza 31 luglio 2019, n. 20728).
Una Corte d’appello territoriale, confermando la sentenza del Tribunale di prime cure, aveva annullato la cartella esattoriale con cui il Concessionario della riscossione aveva intimato ad una Società il pagamento di premi e sanzioni Inail. La pretesa dell’Istituto traeva fondamento da un verbale di accertamento, concernente l’insussistenza del requisito dello stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, al momento dell’assunzione presso la Società medesima, di due lavoratori. Tale verbale era seguito ad altro, posto in essere dall’Inps, che era però stato impugnato giudizialmente. In ragione di ciò, il Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte d’appello, in accoglimento della relativa eccezione dell’opponente, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’iscrizione a ruolo (art. 24, co. 3, D.Lgs. n. 46/1999).
Ricorre così in Cassazione l’Inail lamentando che il ricorso giurisdizionale avverso il verbale ispettivo è stato esperito solo nei confronti dell’Inps, mentre l’Inail ne era rimasto estraneo. L’Istituto, venuto a conoscenza dell’accertamento, aveva autonomamente elaborato gli elementi derivanti dal verbale e, rapportandoli alle proprie norme sostanziali diverse da quelle Inps, aveva richiesto il pagamento dei premi omessi in relazione alle posizioni lavorative oggetto dell’accertamento. Con il secondo motivo, poi, l’Inail lamenta la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, riferendo di aver chiesto, sia nella memoria di costituzione in primo grado, che nel ricorso in appello, anche la pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa creditoria, domanda che non era stata presa in esame dalla Corte territoriale.
Secondo la Suprema Corte, il primo motivo non è fondato, alla luce di un orientamento più volte ribadito. In sostanza, in caso di accertamento effettuato da un Ente previdenziale e impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo può essere eseguita solo in presenza di provvedimento esecutivo del giudice (art. 24, co. 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46) e ciò prescinde dal fatto che l’accertamento impugnato davanti all’autorità giudiziaria sia stato effettuato da altro Ente o ufficio pubblico e dalla conoscenza, da parte dell’ente creditore, dell’impugnazione proposta.
Il secondo motivo è invece fondato. In tema di riscossione di contributi e premi, l’opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento d’iscrizione a ruolo non esime il giudice dall’accertamento, nel merito, della fondatezza dell’obbligo di pagamento dei premi e/o contributi. Ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale l’opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che si sovrappone allo speciale e sommario procedimento monitorio, svolgendosi nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario. Di qui, il giudice dell’opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge.
Link all’articolo originale

