Nel caso di licenziamento dichiarato legittimo e di restituzione al datore di lavoro delle competenze percepite, il recupero da parte del lavoratore delle ritenute Irpef subite può avvenire, secondo una sua libera scelta, presentando istanza di rimborso di somme indebitamente versate entro il termine decadenziale di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata (art. 38, D.P.R. n. 602/1973), ovvero includendo la somma restituita al datore di lavoro, fra gli oneri deducibili dell’imponibile dell’anno di restituzione (art. 10, D.P.R. n. 917/1986), cioè fino alla concorrenza del reddito dichiarato in tale anno (Corte di Cassazione, ordinanza 01 agosto 2019, n. 20744).
Una Corte di appello territoriale, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore da una Banca, aveva condannato il contribuente alla restituzione delle somme indebitamente percepite, sulle quali erano state effettuate le ritenute Irpef che erano divenute, conseguentemente, non più dovute all’Erario. Una volta restituito alla Banca l’importo percepito, il contribuente:
– effettuava un recupero parziale dell’imposta in precedenza versata in relazione alla somma successivamente restituita, includendo quest’ultima fra gli oneri deducibili dell’imponibile dell’anno (art. 10, D.P.R. n. 917/1986), cioè fino alla concorrenza del reddito dichiarato in tale anno, così ottenendo un credito di imposta;
– formulava, in seguito, una istanza di rimborso delle residue ritenute Irpef subite sulla parte di quanto restituito, che non aveva potuto dedurre dal reddito dichiarato.
La predetta istanza di rimborso, tuttavia, veniva rigettata dall’Agenzia delle entrate, in considerazione del fatto che le somme restituite al datore di lavoro potevano essere riconosciute esclusivamente come oneri deducibili nei limiti della capienza dei redditi dichiarati nell’anno di imposta in cui si era verificata la restituzione, mentre le somme eccedenti tali redditi non determinavano alcun credito e non potevano essere recuperate in altro modo.
Avverso tale diniego, il contribuente presentava ricorso avanti alla CTP, che lo accoglieva, ritenendo applicabile la richiesta di rimborso delle somme suddette (art. 38, D.P.R. n. 602/1973). Di qui, l’Ufficio presentava appello che però veniva rigettato dalla CTR, in considerazione del fatto che si era in presenza di un indebito arricchimento dell’Erario in danno del contribuente. Avverso tale decisione propone così ricorso in Cassazione l’Agenzia, lamentando che l’istituto del rimborso di versamenti diretti (art. 38, D.P.R. n. 602/1973) sarebbe destinato ad operare soltanto nelle ipotesi non riconducibili a norme specifiche e di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.
Per la Suprema Corte il motivo è infondato. Nella specie, non può non trovare applicazione l’ordinario strumento dell’azione di rimborso di somme indebitamente versate, in quanto avente portata generale in materia tributaria, da esercitarsi mediante presentazione della relativa domanda nel termine, previsto a pena di decadenza, di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Il fatto che al contribuente sia riconosciuta esclusivamente la facoltà di utilizzare, nella dichiarazione dei redditi, il meccanismo della deduzione dell’onere dalla complessiva base imponibile (art. 10, D.P.R. n. 917/1986), cioè una forma di restituzione per compensazione, non preclude affatto, per il mancato esercizio di tale facoltà, il ricorso all’ordinario strumento della procedura di rimborso, mediante presentazione della relativa domanda nel termine decadenziale previsto (art. 38, D.P.R. n. 602/1973).
Link all’articolo originale

