L’Agenzia delle Entrate ha confermato il regime di favore, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, per gli apicoltori montani che prevede la non imponibilità dei propri proventi se l’attività viene svolta con massimo 19 alveari (Agenzia Entrate – risposta n. 359/2019).
La Legge di Bilancio 2018 al fine di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane ha previsto che i proventi dell’apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Fermo restando che la verifica del numero degli alveari richiede un accertamento di fatto, se l’attività viene effettivamente svolta con un numero max di 19 alveari, gli apicoltori “montani” possono applicare usufruire del regime di favore e vedere i propri proventi derivanti dall’attività di vendita non concorrere alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
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