Contratto di espansione: prime indicazioni del Ministero




Il contratto di espansione di nuova introduzione è rivolto alle imprese che abbiano un organico superiore alle 1000 unità lavorative e che abbiano, altresì, avviato un processo di reindustrializzazione e riorganizzazione di natura complessa tale che si determini in tutto o in parte una modifica dei processi aziendali, un progresso e uno sviluppo tecnologico dell’attività svolta.


Il contratto di espansione è un intervento rivolto alle grandi imprese come propulsore di crescita interna e della competitività in ambito esterno. Tale spinta alla crescita è dettata dalla necessità, per le imprese richiedenti, di inserire nel “contratto di espansione” la programmazione per l’assunzione di nuove professionalità e un progetto formativo e di riqualificazione del personale già dipendente, al fine di modificare e aggiornare le competenze professionali possedute dal personale anche mediante un più razionale impiego delle risorse disponibili.
Tale processo di formazione e riqualificazione potrà essere svolto attraverso riduzioni orarie del personale dipendente, integrate dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.
L’intervento di cui al novellato articolo 41 d.lgs. n. 148/2015, è limitato – per la sua natura sperimentale – agli anni 2019 e 2020. Pertanto, potendo essere avviato anche nel corso del 2020, potrà produrre i suoi effetti anche nel corso del 2021, ferma restando la durata massima dell’intervento pari a 18 mesi. Infatti, l’impresa che ha sottoscritto il contratto di espansione per adeguare il proprio personale ai processi aziendali indirizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività potrà chiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per i lavoratori sospesi o coinvolti dalle riduzioni orarie per un periodo massimo di 18 mesi, anche non continuativi.
Tale periodo è conteggiato nel quinquennio di riferimento in deroga agli articoli 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015.


Procedure
L’impresa che abbia i requisiti soggettivi illustrati, deve avviare una procedura di consultazione sindacale, secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 24, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 148/2015, finalizzata alla stipula del contratto di espansione. La sottoscrizione di tale accordo e contratto deve avvenire in sede governativa alla presenza del Ministero del lavoro – presso la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali – con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
Costituiscono oggetto dell’accordo governativo anche il contratto di espansione corredato dal progetto di formazione.
In sede di accordo governativo, le imprese potranno raggiungere anche un accordo di mobilità non oppositiva che, corredato dall’esplicito consenso all’uscita anticipata dei lavoratori interessati, consentirà al datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro e riconoscere ai lavoratori stessi un’indennità mensile – eventualmente comprensiva di NASpI – commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS.
Potranno prestare il consenso all’uscita anticipata quei lavoratori che:
– si trovino a non più di cinque anni dal conseguimento della pensione di vecchiaia;
– abbiano maturato il requisito minimo contributivo;
– si trovino a non più di cinque anni dal conseguimento della pensione anticipata (di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Nel caso in cui il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro è tenuto a versare anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. Nel calcolo dei cinque anni, nel caso di pensione anticipata, dovrà essere conteggiata anche la finestra di tre mesi introdotta dall’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019.
Siglato e depositato l’accordo, la procedura di mobilità si deve concludere con la non opposizione al licenziamento da parte dei lavoratori che vi aderiscono e che devono aver espressamente prestato il loro consenso all’uscita anticipata attraverso la sottoscrizione di apposito accordo.
La prestazione di integrazione al reddito potrà essere riconosciuta con le medesime modalità anche ai lavoratori dipendenti di imprese di grandi dimensioni che non rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 148/2015, ma hanno sottoscritto Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del medesimo decreto legislativo che siano già costituiti o siano in corso di costituzione senza che sia necessario apportare modifiche o integrazioni agli atti istitutivi o istituendi.
Gli accordi stipulati e l’elenco dei lavoratori che accettano l’indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro 25 marzo 2016, quindi devono essere trasmessi, al fine del monitoraggio della relativa spesa, all’INPS e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della RGS.
Ai lavoratori che aderiscono a tale “scivolo”, le eventuali e successive norme e riforme pensionistiche non potranno in alcun caso modificare i requisiti per conseguire il diritto all’accesso alla quiescenza certificato al momento dell’adesione alla procedura di prepensionamento.
I lavoratori che, in carenza dei requisiti richiesti, non possono aderire allo scivolo pensionistico e che non abbiano le qualifiche professionali o le competenze tecniche necessarie all’implementazione delle modifiche dei processi aziendali, al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività produttiva svolta dall’impresa possono – secondo la programmazione aziendale – essere coinvolti nel contratto di espansione nella parte che prevede piani di formazione e riqualificazione.
A questi lavoratori si applica una riduzione oraria con trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo le disposizioni previste agli articoli 3 e 6 decreto legislativo n. 148/2015.
La riduzione media oraria programmata non può essere superiore al 30 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione.
Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.
La sospensione dall’attività lavorativa deve corrispondere alla programmazione di una formazione e riqualificazione del lavoratore interessato che ricopra l’intero periodo di sospensione.
Ai fini dell’autorizzazione all’erogazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria si applica il procedimento di cui all’articolo 25 del d.lgs. n. 148/2015. L’impresa che intende accedere all’erogazione del trattamento di CIGS per i lavoratori in riduzione oraria o in sospensione d’attività dovrà presentare istanza con modalità telematica tramite il canale di “CIGSonline” al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e formazione, Div. IV e agli Ispettorati territoriali del lavoro competenti.
Nelle more della predisposizione dei nuovi modelli per l’istanza, le imprese interessate potranno utilizzare i modelli già in corso per la causale di riorganizzazione, avendo cura di indicare la precisazione “contratto di espansione”.


Compatibilità
Il contratto di espansione può essere stipulato anche quando l’impresa la cui struttura organizzativa sia articolata in diverse unità produttive o in strutture con missioni produttive diverse abbia in corso – in sedi diverse da quella coinvolta dalle finalità del contratto di espansione – altri strumenti di ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo n. 148/2015, ivi compresa una procedura di mobilità non oppositiva, ovvero ricorra a riduzioni orarie in settori diversi da quelli coinvolti dal contratto di espansione ma con questi organizzativamente collegati.


Efficacia
Il contratto di espansione sostituisce i contratti di solidarietà espansivi. Pertanto, gli eventuali contratti di solidarietà espansiva sottoscritti ai sensi della previgente norma e le relative agevolazioni continueranno a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza (cfr. Ministero del lavoro, circolare n. 16/2019).






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