INL, ulteriori chiarimenti sulla fruibilità dei benefici contributivi ed il rispetto della contrattazione




A seguito di numerosi quesiti pervenuti in relazione alla portata delle indicazioni contenute nella precedente circolare n. 7 del 6 maggio 2019, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce gli opportuni chiarimenti per garantirne una puntuale lettura e l’uniforme applicazione (circolare 10 settembre 2019, n. 9)


Come noto, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro, il Legislatore richiede il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Orbene, l’utilizzo del termine “rispetto” è da intendersi nel senso che, ai soli fini previsti della fruizione dei “benefici normativi e contributivi”, rileva il riscontro della osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Di qui, ne consegue che non si può dar luogo alla revoca dei benefici fruiti, nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative. Tale interpretazione riguarda esclusivamente la norma in questione (art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006) e non si presta ad una applicazione estensiva che porti a riconoscere anche ai contratti sottoscritti da OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi le prerogative che il Legislatore ha inteso riservare esclusivamente ad una platea circoscritta di contratti e che, se esercitate da soggetti cui non spettano, risultano evidentemente inefficaci sul piano giuridico.
E’ opportuno rammentare poi che il “rispetto” dei contratti collettivi attiene non soltanto alla parte economica ma anche alla parte c.d. normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali (Corte di Cassazione, sentenza n. 530 del 15 gennaio 2003) e che possono, a titolo meramente esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso. Al riguardo, peraltro, al fine di agevolare l’attività di vigilanza, verrà fornito al personale ispettivo un prospetto delle clausole normative normalmente presenti nell’ambito del CCNL di cui, unitamente alla parte c.d. economica, va verificato il rispetto al fine di poter godere legittimamente di benefici “normativi e contributivi”.
Infine, si ribadisce, per le imprese operanti nel settore dell’edilizia, l’obbligo di applicazione del contratto collettivo di categoria ed il connesso obbligo d’iscrizione alla Cassa edile, nei confronti della quale l’assenza dei versamenti comporta peraltro una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi”.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto