Steward negli impianti sportivi: Dm 13 agosto 2019




Il Dm 13 agosto 2019 definisce i requisiti, le modalità di selezione e la formazione degli “steward”, nonché le modalità di collaborazione degli stessi con le forze dell’ordine. Il decreto si applica agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, nonché agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche aventi capienza superiore a 7.500 posti.


Gli «steward» sono gli assistenti di stadio di cui si avvalgono le società sportive organizzatrici delle competizioni calcistiche, cui è affidato lo svolgimento dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi, nonché dei servizi ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo.
I servizi che possono essere svolti dagli steward sono i seguenti (art. 3, DM 13 agosto 2019):
– controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi;
– accoglienza e instradamento degli spettatori;
– verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti sportivi;
– svolgimento di servizi ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia. Le modalità di collaborazione degli steward con le forze di polizia e la determinazione dei servizi ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo sono definite espressamente dal Legislatore (allegato D, DM 13 agosto 2019).
Gli steward per poter esser impiegati dalle società sportive nello svolgimento dei servizi di cui sopra devono possedere requisiti personali attestati con idonea documentazione, requisiti fisici attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche, requisiti culturali minimi attestati con idonea certificazione, requisiti soggettivi, psico-attitudinali e professionali, secondo le modalità definite nell’allegato A, DM 13 agosto 2019.
La mancanza di almeno uno dei requisiti ha come conseguenza l’applicazione del divieto d’impiego da parte del prefetto della provincia ove ha sede la società sportiva. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone altresì il divieto di impiego negli stadi degli steward nei seguenti casi: inosservanza delle disposizioni impartite dall’autorità di pubblica sicurezza o dall’amministrazione, oppure dalle società calcistiche, dalle agenzie di somministrazione e dalle società appaltatrici; aver tenuto una condotta incompatibile con i doveri degli incaricati di pubblico servizio; ogni altro abuso della qualifica. Le società sportive non possono impiegare steward privi dei requisiti previsti.
In particolare, i requisiti professionali sono attestati dal superamento dei corsi professionali, in funzione della qualifica professionale, individuati dalla normativa (allegato C) e rivolti a fornire lecompetenze necessarie per svolgere i compiti assegnati. La qualificazione delle strutture formative è attestata dall’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Tale attestazione è necessaria anche per le società sportive che intendano svolgere direttamente l’attività formativa (allegato B).


E’ istituito inoltre per ogni figura professionale, fatta eccezione per il DGE, il libretto professionale personale (allegato E).


I servizi svolti sono assicurati direttamente dalla società sportiva organizzatrice ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati.
Per lo svolgimento dei predetti servizi le società sportive organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale, secondo le disposizioni vigenti in materia.


Per la stipula del contratto di appalto o di somministrazione di lavoro con le agenzie di somministrazione e con le altre società appaltatrici dei servizi, le società organizzatrici devono preventivamente acquisire il nulla osta del questore relativo alla sussistenza dei requisiti prescritti (art. 5, co. 3 e ss. DM 13 agosto 2019).
Le agenzie di somministrazione e le società appaltatrici dei servizi comunicano al questore della provincia ove hanno sede, il nominativo dei referenti ai quali è affidato il compito di individuare il personale qualificato da impiegare nei servizi. I referenti sono autorizzati dal questore previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi (allegato A, punto 5). L’elenco dei referenti autorizzati è tenuto costantemente aggiornato dalla questura, anche al fine di verificare periodicamente e, comunque, prima dell’inizio della stagione calcistica, la permanenza dei requisiti soggettivi.
In caso di perdita dei predetti requisiti soggettivi, il questore revoca l’autorizzazione al referente.
Il Dm in argomento abroga, a decorrere dal 20 agosto 2019, il Dm 8 agosto 2007.





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